RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONVIVENTI IL CONTRATTO DI CONVIVENZA
La rubrica dell’avvocato
a cura dell’Avv. Stefania Chiarelli
avv.stefaniachiarelli@gmail.com
La legge n. 76 del 2016, recentemente entrata in vigore, regolamenta il nuovo istituto della convivenza di fatto, sia tra un uomo ed una donna che tra due persone dello stesso sesso.
Una delle novità più rilevanti è la disciplina del cosiddetto “contratto di convivenza”, un accordo scritto che consente alle coppie non sposate di definire alcune regole, riguardanti soprattutto la gestione del patrimonio e le conseguenze sullo stesso dell’eventuale cessazione della convivenza.
Ad esempio, sarà possibile regolamentare le modalità di partecipazione alle spese comuni, i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza – potendo le parti definire una sorta di regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni, come avviene nel matrimonio – le modalità di uso dell’immobile adibito a residenza comune, sia che esso sia di proprietà di uno solo dei conviventi, di entrambi, o condotto in locazione.
Ma, cosa ancor più rilevante, sarà possibile disciplinare le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in casi di cessazione della convivenza.
Non solo. Sarà possibile definire anche alcuni rapporti di carattere personale, come ad esempio la facoltà di assistenza reciproca in casi di malattia di uno dei conviventi o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
Per poter sottoscrivere tale contratto i contraenti devono essere maggiorenni, deve sussistere tra di essi una stabile unione caratterizzata da un legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, una coabitazione risultante dal certificato di stato di famiglia e non deve sussistere tra gli stessi alcun vincolo di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato e, con le medesime forme, può essere modificato in qualunque momento.
Allo stesso modo in cui è stato stipulato, il contratto di convivenza può essere risolto per accordo delle parti, per recesso di un solo dei contraenti (da esercitarsi con dichiarazione ricevuta da notaio o autenticata da notaio o avvocato) oppure può venire meno in seguito a matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona o, infine, per morte di uno dei contraenti.
In buona sostanza, finalmente oggi anche i conviventi di fatto, ai quali sino ad ora la legge non ha garantito alcuna reale tutela, potranno regolamentare con un vero e proprio contratto gli aspetti economici, e non solo, della loro convivenza.
Un caro saluto a tutti i lettori.