DEFINIZIONE AGEVOLATA E PRECEDENTI DILAZIONI DI PAGAMENTO
Se e in che termini un piano di dilazione in essere, ai sensi del menzionato art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, conservi la possibilità di riprendere il versamento dilazionato in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata?
La risposta potrà essere data solo in data luglio 2017.
Infatti se a tale data:
1. il debitore avrà correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata, si determinerà la revoca automatica della dilazione precedentemente accordata e ancora in essere. In quanto in questo caso la definizione si sarà perfezionata con il predetto pagamento;
2. se il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, si determinerà l’inefficacia della definizione e il debito, a norma del comma 4 dell’art. 6, del decreto-legge n. 193 del 2016 non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’Agente della riscossione. Il debitore potrà, tuttavia, riprendere – sempre a luglio – i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica.
Particolare attenzione dovrà essere posta a riguardo, invece, alle ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate diverse dalla prima.
In questo caso infatti ugualmente si determinerà l’inefficacia della definizione agevolata e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’Agente della riscossione. In tal caso però il debitore non potrà neppure riprendere i versamenti relativi alla precedente rateazione.
Per qualsiasi informazione contattare lo Studio Baraldo.
Fonte Circolare Agenzia Entrate 2/E del 08.03.2017