IL RISCHIO DI ELARGIZIONI IN DENARO, AZIONI O TITOLI SENZA L’AUSILIO DEL NOTAIO
Il notaio risponde A cura di Aldo Francisci
IL RISCHIO DI ELARGIZIONI IN DENARO, AZIONI O TITOLI SENZA L’AUSILIO DEL NOTAIO
“Quesiti di informazione legislativa con risposte ed analisi del notaio Salvatore Di Lauro di Abano Terme ”
Notaio ho letto di una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione sul tema delle donazioni, di che si tratta?
Lo slogan che potrebbe essere ricavato da questa interessantissima sentenza potrebbe essere il seguente: Per evitare che i vostri figli o i vostri cari siano costretti a restituire il denaro che avete regalato loro o le azioni che avete intestato loro, bisogna andare dal notaio!
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che integra un caso di donazione (diretta), per il quale è obbligatorio l’atto pubblico notarile, non solo l’ipotesi il trasferimento con intento donativo di azioni, titoli di Stato e libretti di deposito, ma anche il “regalo” di somme di denaro a mezzo assegni bancari, circolari o a mezzo di bonifico bancario. Naturalmente non si tratta del “regalino” che i genitori o i nonni usano fare ai figli o ai nipoti in occasione delle feste comandate o di un compleanno, dove gli importi sono molto contenuti rispetto al patrimonio del donante e sono conformi, oserei dire, alle consuetudini sociali. In questo caso, infatti, il codice civile non richiede alcuna formalità perché si tratta della cosiddetta “donazione di modico valore” di cui all’art. 783 cod. civ.
Quando, invece, le somme si fanno più importanti, allora la legge (art. 782 cod. civ.) impone la forma dell’atto pubblico notarile e la presenza dei testimoni a pena di nullità della donazione stessa, perché si tratta di donazione “diretta”. Ciò perché la legge vuole proteggere il donante da se stesso e da una sua eccessiva prodigalità che potrebbe danneggiarlo. La presenza del Notaio e dei testimoni è garanzia di serietà e dell’intento donativo!
In alternativa, se il figlio o nipote procede all’acquisto di una casa con i soldi ricevuti in “regalo” per quel motivo dai genitori o dai nonni, per salvare la forma e rispettare la legge, allora si può chiedere al donante di partecipare all’atto pubblico per confermare ufficialmente il suo intento donativo così da realizzare quella che si chiama “donazione indiretta”. Questa procedura, oltre a salvare formalmente il “regalo” ricevuto, consente di mettersi al riparo anche da contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se, invece, l’ingente regalo prescinde da un acquisto imminente, beh, allora si dovrà andare dal Notaio per un atto formale di donazione diretta.
Qual è, dunque, il rischio concreto di effettuare tali elargizioni di denaro (azioni o titoli) senza l’ausilio del notaio?
Beh, la sanzione di legge è la nullità di tali regali/donazioni, con la conseguenza che coloro che si sarebbe voluto beneficiare si potrebbero vedere costretti, alla morte del donante, a dover restituire quanto ricevuto…