FATTURA ELETTRONICA CARBURANTE OBBLIGATORIA DAL 1 LUGLIO 2018
Il Commercialista
A cura del Dr. Stefano Baraldo info@studiobaraldo.it
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FATTURA ELETTRONICA CARBURANTE OBBLIGATORIA DAL 1 LUGLIO 2018
Per effetto dell’articolo 1, comma 920, L. 205/2017 (nuova Legge di Bilancio 2018) a partire dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e carburanti in generale, mentre l’obbligo di fattura elettronica tra privati 2019 scatta dal prossimo 1° gennaio.
In particolare la nuova legge di Bilancio 2018, ha previsto che “gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.
Per cui, dal 1° luglio 2018, scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica non solo per la Pubblica Amministrazione ma anche per le cessioni di carburanti per autotrazione qualora siano effettuate da titolari di partita Iva.
L’obbligo di emissione della fattura elettronica carburante dal 1° luglio non scatta, però, per tutte le cessioni di benzina, carburanti e lubrificanti ma solo per quelle operazioni ove l’acquirente informi il rivenditore che l’acquisto è stato eseguito nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione.
In caso contrario, l’operazione effettuata da privato (per cui al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione), è trasmessa dal rivenditore per via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite i corrispettivi elettronici.
Il successivo comma 921, stabilisce, infatti, che non si tratta di un obbligo generalizzato di fatturazione per chi esercita l’attività di rivendita di carburanti, perché a questa categoria, si applicano:
- le regole dell’art. 2, comma 1, lett. b), del regolamento di cui al d.P.R. n. 696/1996 che prevedono l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale unicamente in relazione alle forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione effettuate verso i clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
- le regole del D.P.R. n. 633/1972 che prevedono che la fattura debba essere emessa solo a condizione che l’acquirente ne faccia specifica richiesta nel momento in cui effettua l’operazione.
In altre parole, l’obbligo di emettere la fattura elettronica scatta solamente se il professionista, l’imprenditore e, più in generale, il titolare di partita Iva, informa/comunica al rivenditore che si sta facendo benzina nell’esercizio della propria attività e pertanto è obbligato a chiedere l’emissione di una fattura elettronica.
A partire dal 1° luglio di quest’anno, pertanto, i rifornimenti di carburante effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, per cui come titolari di partita IVA, dovranno essere obbligatoriamente certificati tramite l’emissione della fattura elettronica.
Vi ricordiamo inoltre che, come previsto dalla nuova legge di Bilancio 2018, oltre al nuovo obbligo della fatturazione elettronica, viene anche abolita la scheda carburante dal 1° luglio 2018 perché sostituita dall’obbligo per i soggetti titolari di partita IVA di pagare gli acquisti di carburante solo con pagamenti tracciabili: carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Pertanto, dal 1° luglio 2018, la deduzione dei costi benzina e la detraibilità dell’IVA spese carburante potranno essere effettuate solo in presenza di pagamenti tracciabili.
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