SEPARAZIONE: È FEDIFRAGO IL MARITO IN CERCA DI INCONTRI AMOROSI SUL WEB
La rubrica dell’avvocato
a cura dell’ Avv. Claudio Calvello
Patrocinante in Cassazione
SEPARAZIONE: È FEDIFRAGO IL MARITO IN CERCA DI INCONTRI AMOROSI SUL WEB
È quanto ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 16 aprile 2018, n. 9384 secondo cui la condotta del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, integra una violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 143 cod. civ., in quanto costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi. Nel caso di specie il marito aveva cercato di minimizzare l’accaduto ritenendo addirittura esagerata la decisione assunta dalla moglie di lasciare il tetto coniugale per avere scoperto che il coniuge cercava incontri amorosi sul web. Di diverso avviso la Corte che ha ritenuto tale circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione.
AMMINISTRATORE CONDOMINIALE: QUANDO TRATTENERSI LE SOMME COSTITUISCE REATO
Il fatto: una condomina sporgeva querela nei confronti di un amministratore per essersi, a suo dire, trattenuto ingiustamente delle somme appartenenti ai condòmini; ne seguiva una verifica contabile da cui veniva accertato che nei rendiconti di esercizio erano stati esposti costi superiori a quelli sostenuti, e che all’amministratore erano state consegnate somme poi versate su libretti, di cui uno mai restituito. L’amministratore veniva quindi rinviato a giudizio perché, nella sua qualità di amministratore del condominio xxx, in più occasioni si appropriava di cospicue somme di denaro. L’amministratore, infatti, deve sempre rendere ai condòmini il conto del suo operato ed a rimettere tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Ma quand’è che deve rendere conto e se del caso restituire le somme che gli sono eventualmente avanzate? Ebbene, dovendo per legge l’amministratore redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centoottanta giorni, nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro di pertinenza dei condòmini, tale reato si consuma (cioè si concretizza) nel momento in cui l’amministratore, chiamato a rendere il conto della propria gestione ed a restituire le somme possedute per conto dei predetti condòmini, omette tale restituzione trattenendo le somme con la volontà di farle proprie.