NOTAIO DI LAURO 1

I BENI IN AMBITO SUCCESSORIO

IL NOTAIO RISPONDEDI Lauro
A cura di Aldo Francisci

Notaio, ci dica brevemente che ne sarà dei nostri beni in ambito successorio.

Prima o poi tutti dobbiamo iniziare a pensare all’ultima parte del nostro percorso di vita e a chi lasciare i nostri beni terreni.

Ci si può affidare alla legge o al testamento. Ma perché lasciare alla legge la scelta se possiamo farlo noi con un ultimo bellissimo atto? Se non facciamo nulla, il nostro patrimonio verrà distribuito ai più stretti congiunti secondo delle quote predeterminate in astratto dalla legge. Un’eventualità assai frequente si verifica allorquando il defunto sia coniugato e abbia dei figli; nello specifico, qualora oltre al coniuge vi sia un solo figlio, la legge attribuisce a ciascuno metà dell’eredità del defunto; qualora, invece, oltre al coniuge vi siano più figli, al primo spetterà un terzo del patrimonio dello scomparso e ai figli la restante parte.  

Cosa succede se il defunto lascia solo il coniuge ma non ha figli? Qui nasce il problema. Non è, come si potrebbe immaginare, che il patrimonio vada necessariamente tutto al coniuge superstite. Se infatti ci fossero anche fratelli, sorelle o genitori del defunto, al coniuge andrebbe solo una parte, e l’altra parte andrebbe a questi ultimi, con tutti i problemi conseguenti derivanti dai frequenti difficili rapporti tra le parti. Il coniuge conseguirebbe tutto il patrimonio solo in assenza degli altri stretti congiunti citati.

Per ovviare a tutto ciò è consigliabile redigere per tempo un testamento mediante il quale il testatore può decidere a chi attribuire parte, o perché no, tutto il  proprio patrimonio.

Il nostro ordinamento prevede vari tipi di testamento tra cui il cosiddetto olografo redatto in autonomia dal testatore, che ha, però, delle controindicazioni, perché il testatore può non avere una specifica conoscenza giuridica e correre il rischio di confezionare un atto poco chiaro o invalido. Per esempio, anche laddove vi siano dei contrasti tra un genitore e uno dei figli, il testatore non può diseredarlo, poiché il nostro ordinamento prevede che il coniuge e i figli abbiano necessariamente una quota minima di eredità, la cosiddetta “legittima”. Inoltre, il testamento olografo, non essendo debitamente custodito, corre il rischio di essere distrutto, alterato o persino smarrito.

Per tali ragioni è consigliabile rivolgersi ad un notaio, il quale, una volta ascoltate con attenzione le necessità e i desideri della persona che intende porre per iscritto le proprie ultime volontà, avrà cura, non solo di redigere un testamento valido ed efficace, ma, altresì, di custodirlo al fine di assicurare che alla morte del testatore le sue ultime volontà vengano effettivamente rispettate ed eseguite. Il testamento “notarile” è uno strumento assai versatile, infatti, oltre a disporre delle proprie sostanze nel modo più adeguato, ad esempio lasciando l’impresa al figlio che ha sempre lavorato all’interno della stessa, mostrando interesse per la prosecuzione dell’attività di famiglia,  è possibile prevedere disposizioni relative alle proprie ceneri o alla propria sepoltura, destinare una determinata somma per l’esecuzione di messe a suffragio alla propria anima e così via.