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a cura del Caf Acli di Padova
www.aclipadova.it – 049601290

FATTURAZIONE ELETTRONICA: COS’È E COSA COMPORTA

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che porterà all’abbandono del supporto cartaceo con tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. Il nuovo formato, in cui le fatture elettroniche dovranno essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate, è un formato digitale chiamato XML (eXtensibleMarkup Language), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge.

Dal 1° gennaio 2019 scatterà l’obbligo di fattura elettronica tra privati, non più solo verso la Pubblica Amministrazione, anche i titolari di partita Iva dovranno emettere il documento in formato digitale XML tramite il Sistema di interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate, ma per i primi 6 mesi dell’anno i ritardatari non saranno sanzionati. Imprese, autonomi e professionisti potranno emettere e ricevere direttamente i documenti, oppure potranno avvalersi di un professionista o intermediario. La fattura elettronica (sia emessa che ricevuta) dovrà essere conservata in digitale o attraverso un servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o con software realizzati ad hoc come l’applicazione della Zucchetti per la quale il Caf Acli farà da intermediario in dialogo con il suo programma di contabilità per agevolare i propri clienti.

Ci sono però alcune categorie che per il momento sono esentate da questo tipo di obbligo: non sono obbligati a emettere fattura elettronica i contribuenti minimi e i forfettari, ad eccezione di quelle destinate alla Pubblica Amministrazione, che fin dal 2015 devono essere emesse in formato modalità e-fatturaPA. Dal 1° gennaio 2019, minimi e forfettari dovranno però ricevere le fatture in formato elettronico se chi le emette nei loro confronti è un soggetto obbligato alla fatturazione elettronica. Inoltre, anche i soggetti obbligati alla fattura elettronica non sono tenuti a emetterla nei confronti di un soggetto (impresa o persona fisica) non residente in Italia. Tuttavia, per le operazioni con l’estero ci sarà, dal 2019, l’obbligo di comunicazione mensile dei dati con il nuovo adempimento cosiddetto “esterometro”.

La digitalizzazione interesserà tutti, anche i consumatori finali (tecnicamente detti “persone fisiche”) per quanto riguarda le fatture e le ricevute per le prestazioni sanitarie, i lavori degli artigiani o dei tecnici, consulenze legali e notarili, etc.

Le fatture in forma cartacea non potranno essere più emesse, sarà però possibile richiedere la cosiddetta “copia di cortesia” in formato cartaceo, ma solo ai fini della leggibilità del documento dal momento che il formato xml non è di facile comprensione e lettura.

La fattura elettronica non cambierà le regole generali di emissione della fattura, secondo cui la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, così come fissato dalla normativa. In particolare, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione, se riguardano beni immobili, oppure della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili; le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Oggi la fattura cartacea si considera emessa quando viene consegnata o spedita al cliente, mentre la fattura elettronica si considererà emessa quando verràtrasmessa o messa a disposizione dal cliente, attraverso il Sistema d’interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate. Ciò fa sì che la fattura elettronica dovrà, in alcuni casi, essere inviata al Sistema di interscambio entro termini particolarmente ristretti. Ad esempio, una consulenza legale sarà considerata effettuata al momento del pagamento e la fattura elettronica dovrà essere emessa entro le 24 del giorno in cui avverrà il pagamento, così come avverrà per una cena al ristorante pagata alle 23 di sabato sera.

Per porre rimedio alle difficoltà pratiche di rispettare tale obbligo, il decreto fiscale 119/2018 interviene con due mosse: dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, non si applicheranno sanzioni in caso di tardiva emissione effettuata entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo o comunque le sanzioni saranno ridotte del 20% se la fattura, emessa tardivamente, parteciperà alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. L’emissione tardiva della fattura allungherà anche i tempi della detrazione. Mentre dal 1° luglio 2019, cambierà la regola generale e la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Comunque, nel caso in cui la data di emissione sia diversa da quella di effettuazione, tale data andrà indicata in fattura.

Il CAF ACLI di Padova seguirà i suoi clienti con incontri informativi e formativi per coloro che esercitano la libera professione, per gli autonomi e per le imprese e accompagnerà ognuno di loro nell’uso adeguato dello strumento informatico messo a disposizione dei possessori di partita iva. Per informazioni e per fissare un appuntamento con gli esperti del Caf è possibile chiamare il numero unico 049601290.