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COMUNICAZIONE ENEA 2019: COS’È COME FUNZIONA

Il Commercialista
A cura del Dr. Stefano Baraldo info@studiobaraldo.it baraldoTel: 049 8774780 – 8774772 Fax: +39 49 8219962

 

ESTEROMETRO SCADENZA 30 APRILE

A seguito dell’approvazione della legge di bilancio 2019, a partire dal 01 gennaio 2019 è stato introdotto l’obbligo di comunicare i dati relativi alle operazioni intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri siano essi UE o EXTRA UE, meglio conosciuto comeESTEROMETRO.
Riportiamo schematicamente le caratteristiche di questo adempimento.

Soggetti obbligati

L’obbligo riguarda i soggetti Iva residenti o stabiliti in Italia.

Dati da indicare

L’esterometro accoglie i dati delle fatture – emesse e ricevute a decorrere dall’1.1.2019 – verso/da soggetti esteri ( UE ed EXTRA UE).

Operazioni da comunicare

1. Cessioni intra UE di beni (e operazioni ad esse assimilate)

2. Cessioni domestiche a soggetti (anche privati) non residenti e non stabiliti in Italia

3. Prestazioni di servizi rese a soggetti (anche privati) non residenti e non stabiliti in Italia

4. Acquisti intra UE di beni (e operazioni ad essi assimilate)

5. Acquisti domestici presso soggetti (si ritiene operatori economici) non residenti e non stabiliti in Italia

6. Prestazioni di servizi acquistati presso soggetti (si ritiene operatori economici) non residenti e non stabiliti in Italia

È irrilevante che le operazioni siano o meno monitorate anche attraverso la presentazione dei modelli Intrastat (i quali continuano a dover essere trasmessi anche successivamente all’1.1.2019).

Esclusioni

Sono esclusi i dati relativi ad operazioni per le quali è stata emessa:

1. bolletta doganale (di esportazione o di importazione);

2. fattura elettronica;

3. fattura nell’ambito del cd. «tax free shopping» (attraverso il sistema Otello 2.0).

Data di riferimento

Per le operazioni attive è la data del documento emesso.

Per le operazioni passive è la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.

Casi particolari

Fatture attive emesse a soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia:

Poiché Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano (art. 7, D.P.R. 633/1972) le operazioni poste in essere con soggetti ivi residenti si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmesso l’esterometro, salvo che non venga inviata la fattura elettronica al SdI.

Fatture passive da soggetti non residenti ma identificati in Italia:

Per le operazioni effettuate presso un operatore economico estero – privo di stabile organizzazione in Italia – ma identificato nel nostro Paese (mediante identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale) è possibile emettere fattura elettronica inserendo nel campo codice destinatario il valore predefinito «0000000», salvo che il cliente non comunichi all’emittente uno specifico indirizzo telematico (Pec o codice destinatario). In questo modo è possibile evitare l’invio dell’esterometro.

Periodicità

La comunicazione ha periodicità mensile ovvero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Tuttavia per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 l’invio è stato rinviato al 30.4.2019

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.