La rubrica dell’avvocato
La rubrica dell’avvocatoa cura dell’ Avv. Claudio Calvello
(Patrocinante in Cassazione – DPO e membro di Federprivacy)
INCIDENTI STRADALI: scontro auto-cinghiale, chi paga i danni?
Sono sempre più frequenti i sinistri stradali che vedono come “protagonisti” i cinghiali. Ormai nel nostro territorio ve ne sono tanti, forse davvero troppi e rappresentano di certo un vero problema per la circolazione stradale e la pubblica incolumità. Poi, finché i danni sono limitati al veicolo, passi, ma quando riguardano anche la persona tutto si fa ancora più serio. Per un motociclista, infatti, che venga attinto da un cinghiale, la caduta sull’asfalto è praticamente certa, così come per un automobilista che si veda sbucare improvvisamente dal ciglio della strada un ungulato, è tutt’altro che improbabile finire fuori strada nel tentativo di scansarlo. Tantissimi nel corso di oltre venti anni di professione sono stati i Clienti che, con esito positivo, si sono rivolti al nostro Studio; eppur tuttavia abbiamo assistito sempre e costantemente al solito teatrino: un continuo rimpallo di responsabilità tra Comune, Provincia e Regione. Insomma, una volta accertato che nessuna responsabilità può essere rimproverata al conducente del mezzo, chi deve poi pagare i danni? Profittando di questa incertezza normativa, i tre enti, come si diceva poc’anzi, hanno fatto da sempre “melina” forse anche per guadagnare tempo nel tentativo di sfiancare i poveri danneggiati. Sol che molto recentemente è finalmente intervenuta a far chiarezza una importantissima pronuncia della Cassazione (n. 7969/2020) la quale ha precisato che la responsabilità civile per i danni causati dalla fauna selvatica deve ricadere sull’ente cui è attribuito dalla legge il dovere di tutelare gli animali e, al contempo, prevenire il pericolo per l’incolumità della popolazione. Tale ente va individuato nella Regione quale unico soggetto legittimato passivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2052 c.c. (e non più 2043 c.c.). Insomma, è stato fatto un grossissimo passo avanti in favore dei danneggiati!
FIGLI: è possibile impedire ai figli di frequentare il partner dell’ex?
È questa una domanda che quasi costantemente ci sentiamo rivolgere. E sappiamo anche esattamente quello che i nostri Clienti vorrebbero sentirsi dire specie nell’ambito di quelle separazioni un po’ complicate. Ma a dire il vero, anche nell’ambito delle separazioni consensuali, quelle cioè senza troppi attriti, intervengono meccanismi dettati talvolta più dalla gelosia fine a sé stessa che da altri fattori. Ecco che più di qualche genitore avverte quindi il desiderio di capire se sia possibile impedire o quantomeno limitare la frequentazione del proprio figlio con l’altro partner. Diciamolo subito, nella pratica i maggiori dissidi sorgono quando il padre separato comincia una relazione con una nuova compagna. Ecco che, in questi casi, per quanto dicevamo poc’anzi, possono scattare dei meccanismi (siano essi di protezione piuttosto che di gelosia) tali per cui la ex moglie comincia ad opporsi e comunque ad ostacolare quegli incontri del figlio in presenza della nuova compagna. Va però chiarito sin da subito che il diritto di visita (cioè il diritto del genitore che non coabita col figlio) è previsto in tutti i casi di affidamento condiviso e tale diritto è stabilito innanzitutto in favore proprio del figlio stesso che deve poter continuare a mantenere rapporti col proprio genitore per un armonico sviluppo della propria personalità. Ciò precisato, molto recentemente i Giudici chiamati a decidere nell’ambito di un ricorso promosso proprio da una madre che chiedeva che le visite del figlio venissero interrotte (giacchè il padre aveva intrapreso una convivenza con un’altra donna), hanno così stabilito: «non è possibile accogliere la richiesta del genitore volta ad impedire qualsiasi rapporto tra i propri figli ed il nuovo partner, sempre che la relazione con il nuovo compagno sia ormai consolidata e purché non vi sia un pregiudizio significativo per la prole». Sembra una decisione più che condivisibile.