IL CONTITOLARE DEL CONTO CORRENTE NON É ANCHE COMPROPRIETARIO
Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci
IL CONTITOLARE DEL CONTO CORRENTE NON É ANCHE COMPROPRIETARIO
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21963 ha confermato un principio di diritto di cui ho già scritto su questa rivista. In breve, se un genitore, intestatario di un conto corrente (o di un dossier titoli) ne dispone la cointestazione a favore dei figli, costoro sono solo legittimati ad effettuare operazioni bancarie relativamente a quel conto o a quel dossier titoli, ma non divengono proprietari del denaro o dei titoli depositati. Si ribadisce, dunque, quanto disposto chiaramente dall’art. 783 cod. civ. secondo cui solo la donazione di “modico valore” può essere fatta mediante un semplice trasferimento di denaro, diversamente da tutte le altre che impongono l’atto pubblico innanzi al Notaio. Il “modico valore” va visto in proporzione al patrimonio del donante ma in linea di massima comunque lo escluderei se si parla di decine di migliaia di euro da trasferire.
Stesso discorso per cui un genitore, per “regalare” dei soldi ad un figlio, non può fare semplicemente un bonifico o “staccargli” un assegno; se non fa una vera e propria donazione presso un Notaio, quel “regalo”, che giuridicamente altro non è che una “donazione”, è nullo per difetto di forma ai sensi dell’art. 782 cod. civ. con conseguenze importanti nella relazione con gli altri eredi una volta che sarà deceduto il donante.
Si pongono, cioè, le basi per una lite successoria che certamente nessun genitore vuole perché, se la donazione è nulla, colui che la ricevette potrebbe essere costretto a restituire tutto agli altri eredi.
Stessi problemi per la cointestazione del conto corrente o del dossier titoli ove il cointestatario, che ha sempre usato per sé le somme e non vi ha mai versato “un euro”, potrebbe essere chiamato a risponderne dagli altri eredi una volta che il primo intestatario (colui che versava i soldi sul conto) sarà morto. La cointestazione del conto, pertanto, è una semplice presunzione di comproprietà, fino a prova contraria. Se, in ipotesi, un conto corrente intestato a madre e figlio, beneficia dell’accredito della pensione della madre, mentre il figlio non vi deposita nulla perché studente o disoccupato, il denaro depositato appartiene sempre e solo alla madre; la cointestazione consente al figlio solo di operare sul conto liberamente con effetto liberatorio per la banca nel senso che, nel ns esempio, la madre non può lamentarsi con la banca se il figlio svuota il conto, ma certamente la madre potrebbe lamentarsi con il figlio.
Se, pertanto, l’intenzione del titolare del conto o del dossier titoli è quello di “regalare” quanto depositato, in tutto o in parte, ad un figlio o a chicchessia mediante la “cointestazione”, è bene che sappia che sbaglia, come sancito dalla Corte di Cassazione.
Per trasferire denaro o titoli in misura non modica è necessario procedere con una formale donazione dal Notaio. Altrimenti un domani potrebbero sorgere problemi.
Come sempre il Notaio è a disposizione per chiarire dubbi ai cittadini prevenendo problemi e litigi futuri.
Salvatore Di Lauro
Notaio in Abano Terme