ASSEGNO UNICO: MISURA PONTE DA LUGLIO A DICEMBRE
Le ACLI informano
a cura del Caf Acli di Padova
www.aclipadova.it – 049601290
ASSEGNO UNICO: MISURA PONTE DA LUGLIO A DICEMBRE
L’Assegno Unico per i figli minori a carico, che entrerà in vigore dal 1 luglio al 31 dicembre, sarà una misura “ponte” valida cioè per coprire la parentesi semestrale che ci separa dall’entrata in vigore dell’Assegno in via strutturale, cosa che avverrà dall’1 gennaio 2022 (per allora l’Assegno sarà stato inserto in Legge di Bilancio e ne conosceremo quindi la fisionomia definitiva).
Questa formula temporanea che non sarà ancora quella universale che avremo dal prossimo anno, servirà a dare un primo sostegno ai nuclei rimasti fuori dall’erogazione degli assegni familiari e impossibilitati a godere delle detrazioni sui figli a carico nel Modello 730 (fondamentalmente i disoccupati e gli incapienti).
Architrave della richiesta per ottenere l’Assegno sarà l’ISEE, visto che il legislatore ha posto una soglia economica non superiore a 50.000 euro per rientrare nella platea degli aventi diritto. Inoltre è stata prevista un’erogazione diversificata a seconda della fascia economica in cui rientra il nucleo richiedente, un po’ come accade col Bonus Bebè, che prevede appunto tre diversi “scaglioni” economici nei quali il bonus decresce in proporzione al crescere del valore ISEE.
I requisiti basilari per poter fare domanda (fermi restando i presupposti dell’incompatibilità cogli eventuali assegni familiari già in corso e del possesso di un ISEE non superiore 50.000 euro) del richiedente sono:
• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
• essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
• essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
• essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
• essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Come abbiamo già spiegato, l’assegno – corrisposto per ciascun figlio minore – cambierà sia in base alla situazione economica attestata dall’ISEE che in base al numero dei figli; quindi in parole povere si avrà diritto a tot singoli assegni mensili tanti quanti sono i figli, ma al tempo stesso gli importi risulteranno decrescenti al crescere dell’ISEE, come potete vedere in questa tabella:
Ma come si fa domanda? Il richiedente deve innanzitutto avere un Isee aggiornato (per fare l’Isee è possibile rivolgersi al CAF ACLI di Montegrotto o ad altre sedi CAF ACLI della provincia fissando un appuntamento chiamando il centralino allo 049 601290. L’Isee è un servizio gratuito per tutti) e poi dovrà seguire la procedura telematica che l’Inps è tenuto predisporre entro il 30 giugno, visto che dal 1° luglio la macchina delle istanze diverrà operativa. I canali attraverso cui fare richiesta saranno due: o il sito stesso dell’Inps, oppure gli sportelli di Patronato, come il Patronato Acli, contattabile tramite lo 049601290. La decorrenza della misura scatterà poi dal mese di presentazione della domanda stessa, ma in ogni caso, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte tutte le singole mensilità arretrate a partire dal mese di luglio. Infine, per quanto riguarda la compatibilità dell’Assegno, questa è garantita in presenza di Reddito di Cittadinanza o di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali. È inoltre garantita la non imponibilità ai fini Irpef.