Vitali e Clini, specchi dei fantasmi di Napoli
Vitali e Clini, specchi dei fantasmi di Napoli
- Corriere del Mezzogiorno (Campania)
- Di Filippo La Porta
Difficile scrivere qualcosa di originale su Napoli, città sovrarappresentata in letteratura e nel cinema. Ma in Polvere per scarafaggi di Nando Vitali (Ad est dell’equatore) — discesa crudele e amorevole nelle viscere urbane — troverete Napoli insolitamente trasfigurata in «città del vento», dove «si cambia spesso opinione e partito» perché il vento agita le bandiere in ogni direzione ….
Non tanto libro di racconti quanto zibaldone composto da ventisette pezzi: micronarrazioni, frammenti autobiografici, annotazioni di diario, monologhi, album di fotografie, illuminazioni, invenzioni surreali. L’autore rivela la sua genealogia letteraria: non solo i Burroughs, O’Connor, Cortazar e Carraro dell’epigrafe ma soprattutto Domenico Rea, cui viene dedicato un racconto. E dire Rea significa dire Boccaccio — qui rievocato per la chiesa dove incontrò Fiammetta — riletto dal plebeo e fiabesco Basile. La materia di questi testi è sanguinante e infetta. Il mondo che viene rappresentato ha una luce torbida, «curvata», a tratti minacciosa, e ospita creature «storte», marchiate a fuoco da un dolore gratuito e insensato (a un certo punto c’è perfino chi intende chiederne conto a Dio stesso!). Mi permetto di aggiungere un altro grande modello, il maestro insuperato del racconto moderno, Cechov. Anche Rea, come Cechov, viene dal basso, e perciò non giudica mai, rappresenta crudamente (e accetta) le persone come sono, al contrario del moralismo a tratti aristocratico di Eduardo (e per Cechov di Tolstoj), che aspira a rigenerare l’umanità. Anche Vitali ha un punto di vista del «basso» — sprofondato nei crateri dei Campi Flegrei — e anzi intende fare del basso una risorsa (quasi una visione «aumentata» della realtà, attenta a coglierne le possibili opportunità), e racconta la ambiguità morale di un mondo in cui un uomo buono può diventare mostruoso («Mediterraneo»), e un padre travestito da Babbo Natale si incarica — con gli occhi iniettati di sangue — di spezzare l’incanto del figlio («Il giorno più brutto della mia vita»).
Il racconto più commovente è «Petronilla» dove un uomo con tre gambe, in un circo, si innamora di una donna, acrobata androgina. In molte di queste storie, che l’autore definisce ellittiche, si rasentano spesso i generi del noir, dell’horror e perfino della fantascienza. Ma devo confessare la mia preferenza ai pezzi di nonfiction, e in particolare a un reportage lirico sul pontile di Bagnoli, alla «Basilica di San Lorenzo», nel quale trovandosi da bambino nella chiesa omonima l’autore si identifica con il santo dei desideri, delle bugie e delle stelle comete ( e con lui sogna un mondo inverso, «dove i belli saranno perseguitati…»), e poi lo straziante «Quel muro invisibile», sulla stregata coincidenza tra la festosa caduta del muro di Berlino e la silenziosa morte della madre in ospedale («Non sono riuscito a parlarle. A dirle niente di importante che rendesse significante la mia presenza»). Vitali ci mostra la pena di vivere senza i piagnistei estetizzanti del folklore. Però ci avverte anche che solo se ci immergiamo nell’acqua limacciosa di un pozzo nero potremmo scorgere in alto la luna, mentre a Bagnoli il passaggio della inafferrabile Anna lascia pur sempre un profumo di oleandro e cioccolato. E soprattutto il suono della tromba dolente di Chet Baker allude a un’utopia della purezza che forse è riservata proprio ai deformi.
Se Vitali ritiene che «i fantasmi siamo noi», con lui potrebbe concordare Caudio Clini, medico e scrittore al suo terzo romanzo, Natura di Jo (Francisci), dove l’allucinazione rinvia — anche con l’aiuto di Leopardi — a conflitti psicologici. Il protagonista Enrico, adolescente napoletano disturbato, si laurea in Medicina a Bologna e poi torna nella sua città — apparentemente guarito — come professore di Medicina Legale. Qui gli appare di notte la misteriosa Jo, che emerge da antiche ferite non rimarginate. Il medico tra l’altro conduce una propria ricerca biologica su quelle particolari molecole che si attivano inspiegabilmente dopo un decesso. A ciò si aggiunga una vicenda parallela che ci porta nel cuore della criminalità organizzata. Clivi — non napoletano ma che nella città partenopea ha vissuto a lungo — costruisce una coerente macchina narrativa, in cui della vicenda camorristica non ci importa nulla ma che ha almeno due meriti. Fa emergere l’anima ctonia di Napoli, costruita su un labirinto tufaceo di grotte, cimiteri e necropoli, come già avevano fatto suggestivamente Moscato e Cappuccio, ma con un originale aggiunta «scientifica» sui paradossi della fisica quantistica. E poi, senza nulla concedere all’esoterico, svolge un teorema «illuministico» — puro Hitchcock — in cui il mistero evapora quando si scioglie, in una drammatica scena finale, il trauma che l’ha provocato.
IMMOBILI DI PROVENIENZA DONATIVA E FISCALITA’
Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci
IMMOBILI DI PROVENIENZA DONATIVA E FISCALITA’
Come molti sanno, attualmente la circolazione degli immobili provenienti da donazione presenta delle criticità; una volta aperta la successione del donante, infatti, i legittimari, precisamente coniuge e discendenti, che abbiamo sofferto un danno patrimoniale a causa della donazione, possono difendere in tribunale i propri diritti per recuperare tutto quanto loro dovuto, addirittura in danno di eventuali terzi che abbiano acquistato l’immobile donato.
Al giorno d’oggi, un modo molto efficace e non troppo costoso per cautelarsi dai rischi connessi ad eventuali azioni promosse dai legittimari, consiste nello stipulare una polizza assicurativa contro tale eventualità; la praticità della polizza in questione risiede nel fatto che il premio viene versato “una tantum” ma si viene garantiti per sempre contro tali spiacevoli rischi. Ci sono, però, anche altri strumenti più o meno idonei allo scopo, quali ad esempio il “contratto di mutuo dissenso” con il quale si elimina la precedente donazione, evitando in tal modo tutti i problemi relativi alla successiva circolazione, ovvero, come riconosciuto da una certa dottrina ed una certa Giurisprudenza, la “rinuncia all’azione di restituzione”. Quest’ultima, posta in essere dai legittimari potenzialmente lesi quando il donante è ancora in vita, impedisce agli stessi, un domani, di pretendere alcunché dal terzo acquirente. Ad ogni modo la donazione a favore dei figli, se ben strutturata, è ancora un validissimo strumento per il passaggio generazionale del patrimonio familiare, senza rinviare tale momento al decesso dei genitori. Si tenga conto, infatti, che sul tavolo del legislatore ci sono diverse proposte di legge per rivedere la tassazione della donazione e della successione, naturalmente in chiave peggiorativa per i cittadini. E’, pertanto, consigliabile valutare il trasferimento ai figli in vita del proprio patrimonio immobiliare per avvantaggiarsi di una tassazione che, ad oggi, è una delle più favorevoli in Europa. Si tenga anche conto che i genitori donanti possono riservarsi il diritto di usufrutto “vita natural durante” così garantendosi il godimento degli immobili fino all’ultimo giorno di vita.
In conclusione, il Notaio saprà sicuramente consigliare il cittadino sugli strumenti più efficaci per il trasferimento ai figli del proprio patrimonio familiare a seconda delle esigenze e delle necessità di ciascuno, guardando naturalmente al legittimo risparmio di imposta a cui tutti ambiscono.
Salvatore Di Lauro
Notaio in Abano Terme
LA SALUTE DEL CAVO ORALE IN GRAVIDANZA
La Rubrica del Dentista
A cura di Alice e Francesca Marcato
alice.marcato@alice.it
LA SALUTE DEL CAVO ORALE IN GRAVIDANZA
ll cavo orale della donna nel corso dei nove mesi di gravidanza, e anche se in maniera piu lieve durante l’allattamento, può essere maggiormente colpito da quelli che solitamente si ritengono i principali fattori che causano la malattia cariosa e quella parodontale.
La donna in questo dolce periodo per una serie di cambiamenti endocrini/ormonali e per un progressivo aumento delle dimensioni uterine, il cui cui ingombro riduce l’escursione diaframmatica e comprime lo stomaco, aumenta il senso di nausea e vomito. Questi due fattori creano un ambiente acido a livello del cavo orale, che sommato ad un’alimentazione scorretta, alternata da brevi pasti, poco sostanziosi composti in maggior parte da carboidrati, aumentano ancor di più l’ acidità , tale da causare un aumento di batteri cariogeni capaci di causare più predisposizione alla malattia cariosa.
Inoltre a livello parodontale (gengive e osso) si verifica l’aumento del sanguinamento gengivale, accompagnato spesso anche da un ispessiemento delle mucose.
Come si devono comportare le donne in dolce attesa in questo periodo da un punto di vista della salute del cavo orale?
Durante il primo trimestre di gravidanza, l’attività mitotica del feto è altissima. Si considerano cosi questi primi 3 mesi molto delicati, nei quali l’odontoiatra va a sorvegliare ilo stato di salute, non agendo da un punto di vista pratico in nessun modo, ma unicamente dando qualche utile consiglio utile nell’igiene orale domiciliare.
Una volta superati i primi 3 mesi, il secondo e terzo trimestre si considerano periodo durante i quali le cure dentali sono possibli, previo consenso favorevole del ginecologo
È proprio in questo periodo, nel quale si inaugura il “percorso gravidanza”.
Dal 3° mese, e così per 2-3 mesi è opportuno fare un semplice controllo con una leggera igiene dentale, un controllo carie, approffitando di questo appuntamento per ricevere alcuni consigli e notizie relative alla gravidanza stessa per la mamma, per la salute del feto e per la futura salute dei dentini del bimbo.
In questo modo, con costante attenzione durante la visita l’odontoiatra cerca di diminuire i possibili fastidi presenti nel cavo orale.
L’obiettivo del dentista deve essere quello di far in modo che la mamma riconosca come fondamentale la figura del medico dentista per poi far approcciare il bimbo a dei controlli orali fin dai primi mesi di vita nei quali insieme si vigilerà l’eruzione dnetale , senza provocare un approccio brusco durante l’ età infantile dovuto unicamente a dolore e urgenza.
Se la mamma è seguita, protetta e controllata farà crescere fin dai primi mesi di vita un bimbo in buona salute, con giuste conoscenze del suo cavo orale e buone abitudini.
ALLERTA NELLA CRISI D’IMPRESA
Il CommercialistaA cura del Dr. Stefano Baraldo info@studiobaraldo.it
Tel: 049 8774780 – 8774772 Fax: +39 49 8219962
ALLERTA NELLA CRISI D’IMPRESA
Cosa cambia per le imprese da agosto 2020?
Entra in vigore il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto con il D.Lgs. n. 14/2019 e modifica radicalmente la gestione dello stato crisi dell’impresa.
La novità più importante è senza dubbio rappresentata dall’introduzione di una vera e propria procedura di allerta, che comporta, di conseguenza, per tutte le aziende, la necessità di porre adeguata attenzione agli indicatori anticipatori della crisi.
Per conseguire l’obiettivo di fare emergere la crisi e di contrastarla tempestivamente la legge ha previsto nuovi adempimenti per le imprese. Le società devono dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile in grado di rilevare in ogni momento i sintomi della crisi, anche attraverso l’analisi di indici di bilancio anche nel corso dell’esercizio (art.375).
Utile sottolineare che la mancata segnalazione da parte degli organi della società avrà conseguenze di responsabilità personale/patrimoniale su soci amministratori e revisori. Lo stato di crisi che dovesse essere segnalato verrà sottoposto all’esame di nuovi organismi. Le commissioni stabiliranno le azioni opportune per fermare la crisi scegliendo tra le soluzioni extra-giudiziali e quelle proposte dalla stessa legge fallimentare.
Le piccole imprese che voglio prepararsi hanno la possibilità di:
1. Informarsi e capire. I piccoli imprenditori non sono informati perché non hanno mai abbastanza tempo e non hanno dipendenti o consulenti dedicati a queste decisioni.
2. Essere lungimiranti e valutare che il costo di installare oggi i controlli, normalmente assenti in piccole aziende, sia molto simile all’acquisto di una sorta di sistema anti-incendio che possa prevenire guai ben peggiori.
3. Comprendere il rischio perché da oggi in avanti la riga gialla da evitare non è più l’insolvenza conclamata (non pagare fornitori da mesi o il fisco da anni), ma lo stato di crisi rilevabile da pochi sensori-indici.
4. Prevenire i comportamenti del credito bancario.
5. Fissare un appuntamento con lo Studio Baraldo Stefano.
L’Allerta nella Crisi d’Impresa è paragonabile a un esame del sangue per la tua azienda: evidenzia quegli indicatori che escono o stanno per uscire dallo standard e rischiano di attivare l’Ocri (Organismo della crisi d’Impresa): sono segnali di allerta. È importante conoscerli, prima che sia l’Ocri ad accorgersene.
Il consiglio del nostro Studio è quello di non perdere tempo, imparare le nuove regole del gioco e farsi trovare pronti e allenati alle scadenze che arriveranno comunque.
Il nostro Studio mette a disposizione una serie di strumenti di consulenza per supportare l’azienda in modo tempestivo e di valutare le azioni corrette da mettere in atto per garantire la continuità aziendale.
E’ possibile contattare lo studio per scoprire perché è bene evitare il rischio di entrare in un meccanismo ufficiale di Allerta.
Lo Studio è a disposizione per un’analisi, verifica e consulto della situazione aziendale previo appuntamento.
Desideriamo porgere i nostri migliori auguri per un sereno Natale e per un Felice Anno Nuovo.
IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231
La rubrica dell’avvocatoa cura dell’ Avv. Claudio Calvello
(Patrocinante in Cassazione – DPO e membro di Federprivacy)
IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231
In questo numero di InformAbano ci occupiamo del mondo aziendale. Anche per le aziende vale il famoso detto “meglio prevenire che curare”. Vediamo in che senso. Il Decreto Legislativo 231/2001, è un provvedimento che ha introdotto novità rilevanti nell’ordinamento nazionale: stabilisce che gli enti (aziende) possano essere ritenute responsabili in caso di reati, commessi a vantaggio dell’ente stesso da personale interno. In pratica, se sbaglia un dipendente oltre a risponderne penalmente lui stesso, può risponderne anche l’azienda stessa con gravissime sanzioni e ripercussioni. L’eventuale condanna anche dell’impresa è un giudizio di rimproverabilità basato proprio sul concetto di “colpa organizzativa.”. Tradotto: se tu azienda ti fossi meglio organizzata quel fatto – reato non sarebbe accaduto. Ed allora ecco perché dotarsi del modello 231: per salvaguardare l’azienda da eventuali reati commessi dai propri dipendenti. In pratica l’azienda, applicando adeguatamente il “sistema 231”, può immediatamente beneficiare di una presunzione di innocenza rispetto ad una infrazione commessa dal suo delegato. L’efficace implementazione del Modello 231 permette, inoltre, alle imprese di divulgare i principi etici e i valori sui quali l’attività si fonda e di determinare procedure operative che assicurano la più completa trasparenza nei processi esecutivi aziendali. La Società che voglia costruire una solida reputazione e implementare una politica di best practice non può, quindi, non dotarsi del Modello 231. Nel considerare l’opportunità di dotarsi di un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati occorre tener conto di tutti i possibili vantaggi. Per esempio, gli obiettivi di molte aziende che guardano al futuro non sono più solo legati esclusivamente alla mera sfera economica, ma tendono ad inglobare scenari più ampi, legando l’organizzazione alla sostenibilità dell’ambiente ad essa circostante. Non è una scelta limitata alle sole grandi aziende ma rappresenta un vantaggio competitivo che impatterà anche sulla sopravvivenza delle piccole e medie imprese. I vantaggi sono riscontrabili sotto diversi profili: strategici e reputazionali, economici. In estrema sintesi, scegliere di adottare un modello organizzativo 231 costituisce: a) un elemento sempre più diffuso di valutazione nella scelta e selezione dei partner commerciali (quindi più opportunità di business) b) aumenta la diffusione della cultura della gestione dei rischi e dei controlli sulle operazioni di business c) tutela il vertice apicale agevola l’analisi delle inefficienze e la risoluzione delle problematiche di gestione delle organizzazioni, evidenziando le opportunità di miglioramento di tutti i principali processi aziendali d) permette l’accesso ai bandi di gara della P.A. (Oggi la P.A. chiede all’azienda che voglia partecipare ad un bando il possesso del modello organizzativo 231). Il nostro studio, in collaborazione con l’Avv. Andrea Ostellari, fornisce assistenza e consulenza in materia di compilazione di tutta la modulistica ai sensi del D. lgs. 231/2001, nonché per lo svolgimento dell’incarico di Organo di Vigilanza e di tutte le altre attività accessorie.
COS’E’ E COME FUNZIONA IL REGIME FORFETTARIO
Le ACLI informano
a cura del Caf Acli di Padova
www.aclipadova.it – 049601290
COS’E’ E COME FUNZIONA IL REGIME FORFETTARIO
Il regime forfetario è un regime semplificato sul versante degli adempimenti connessi.
La legge di bilancio 2019 ne ha ampliato l’ambito applicativo, innalzando la soglia limite dei ricavi/compensi a 65.000 euro ed eliminando gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali.
Requisito di accesso
• Possono accedere al regime forfetario sia i soggetti già in attività che i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione;
• Il regime in esame diviene pertanto il regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività in possesso dei requisiti strutturali di accesso.
Se si esercitano più attività, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività. Questa comunicazione è richiesta unicamente ai fini anagrafici. L’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi, l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.
Cause di esclusione
Non possono accedere al regime forfetario:
• le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito,
• i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato,
• i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
• gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
• le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso previsto dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.
Reddito e tassazione
Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.
Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Il reddito calcolato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, non per la determinazione dell’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito.
Semplificazioni ai fini Iva
L’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette. I contribuenti che applicano il regime forfetario:
• non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti,
• sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale,
• non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti,
• non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica .
Restano invece soggetti agli obblighi di:
• numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.
• certificazione dei corrispettivi,
• integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione,
• fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.
Maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività
L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:
• il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare,
• l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni,
• se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.
Trattandosi di una materia articolata e suscettibile di modifiche normative, al vaglio del legislatore anche nella prossima legge di stabilità, è possibile rivolgersi al CAF ACLI e allo sportello del servizio contabilità di Montegrotto terme, per avere opportuna consulenza e potersi meglio orientare sui benefici del regime descritto.
Per appuntamenti chiamare lo 049 601290.