QUOTA 100: COME ANDARE IN PENSIONE ANTICIPANDO I TEMPI

Le ACLI informano
a cura del Patronato Acli di Padovaacli

 

QUOTA 100: COME ANDARE IN PENSIONE ANTICIPANDO I TEMPI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge “Quota 100” dal 29 gennaio 2019 è legge dello Stato. È questa una nuova opportunità per andare in pensione prima, oltre alle modalità già esistenti che riguardano le pensioni precoci, i lavori usuranti, l’opzione donna e l’ape sociale.:

I requisiti

Per ottenere la pensione anticipata con i requisiti di quota 100 sono necessari, sia per gli uomini che per le donne, 62 anni di età e aver maturato 38 anni di contributi. In altre parole con 65 anni di età e 35 anni di contributi non si raggiunge il requisito di quota 100. Quota 100 riguarda tutti i lavoratori, dipendenti del settore privato e pubblico, i lavoratori autonomi o parasubordinati, indipendentemente dalla gestione contributiva. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando i contributi versati in gestioni diverse, fatta eccezione per quelli versati nelle casse dei liberi professionisti.

La prima finestra utile

Dal 1° aprile 2019 potranno accedere alla pensione anticipata quota 100, tutti i lavoratori che hanno maturato i 62 anni di età e i 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018. Se invece i requisiti saranno maturati dopo il 1° gennaio 2019 e prima del 31 dicembre 2021, la pensione quota 100 potrà essere erogata trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti. Una volta raggiunti i requisiti minimi richiesti e apertasi la finestra temporale, la possibilità di richiedere la pensione è sempre valida.

Il calcolo

Il calcolo è effettuato sulla base della posizione contributiva maturata e secondo le normali regole: non sono previste penalizzazioni o trattenute particolari. Quota 100 è una libera scelta, un’opportunità per il lavoratore che comporta, essendo un’interruzione anticipata del rapporto lavorativo, un minore accantonamento dei contributi pensionistici. Dunque, a fronte di un minor versamento, ci sarà un importo minore di pensione.

Cumulo pensione lavoro

Fino al compimento dell’età pensionabile, cioè 67 anni di età nel 2019/2020 e dal primo giorno di decorrenza, la pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Differenze per i dipendenti pubblici

Mentre non ci sono differenze tra dipendenti pubblici e privati per quanto riguarda i requisiti, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività amministrativa, sono invece applicate al dipendente pubblico differenti regole per quanto riguarda la decorrenza della pensione con quota 100.

 

Il dipendente pubblico che al 29 gennaio 2019, ha raggiunto i requisiti minimi potrà, se lo desidera, ottenere la pensione a partire dal 1° agosto 2019.

Agli insegnanti e al personale ATA è stata data la possibilità di presentare le proprie dimissioni entro il 28 febbraio 2019, perché la finestra d’uscita è unica ed è già scaduto il termine per rassegnare le dimissioni e smettere di lavorare alla fine dell’anno scolastico in corso. Chi raggiunge i requisiti nel periodo che va dal 30 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 avrà diritto alla pensione decorsi 6 mesi. Anche per i dipendenti pubblici non si decade dal diritto alla pensione quota 100 se la domanda non viene presentata entro determinate scadenze: trascorsi 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti sarà possibile accedere alla pensione quota 100 in qualsiasi momento, anche dopo il 31 dicembre 2021. Il dipendente pubblico che accede alla pensione quota 100, per poter ottenere la liquidazione di fine servizio deve seguire le normali regole: cioè attendere la maturazione del normale diritto alla pensione ed il periodo di sospensione previsto. Ha inoltre la possibilità di chiedere un finanziamento per ottenere in anticipo l’importo della liquidazione spettante, nel limite massimo di 30.000 euro. Ad oggi non si conoscono ancora termini e costi, per i quali bisognerà attendere ulteriori comunicazioni da parte del Ministero.

Rivolgiti al Patronato Acli

Il primo fondamentale passo è verificare se sussistono i requisiti per richiedere la pensione quota 100 (o altri tipi di pensionamento anticipato) e di valutarne la convenienza, in base alle proprie aspettative e necessità. Le opportunità per andare in pensione prima sono molteplici, con i loro pro e i loro contro: per una consulenza previdenziale personalizzata gli operatori del Patronato Acli sono a tua disposizione. 

Prenota un appuntamento chiamando lo 049601290.

NOVITÀ PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROVENIENZA DONATIVA

Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci

di lauro

NOVITÀ PER LA VENDITA  DI IMMOBILI DI PROVENIENZA DONATIVA

Notaio Di Lauro, ci sono novità circa la vendita di immobili di provenienza donativa?

Come molti sanno, attualmente la circolazione degli immobili provenienti da donazione presenta delle criticità;  una volta aperta la successione del donante, infatti, i legittimari, precisamente coniuge e discendenti, che abbiamo sofferto un danno patrimoniale a causa della donazione, possono difendere in tribunale i propri diritti per recuperare tutto quanto loro dovuto, addirittura in danno di eventuali terzi che abbiano acquistato l’immobile donato.

In occasione dell’approvazione dell’ultima legge di Bilancio, è stata proposta una modifica al codice civile proprio su questo tema; in particolare, e cercando di semplificare, l’azione dei legittimari si sarebbe dovuta limitare a pretendere un risarcimento dal solo donatario, senza che si potesse pretendere alcunché dai terzi, ciò nell’ottica di assicurare certezza ai trasferimenti immobiliari.

Purtroppo tale proposta non è divenuta legge, sicché ci si deve confrontare con gli usuali strumenti quando ci si trova ad acquistare un immobile che fu oggetto di donazione.

Al giorno d’oggi, un modo molto efficace e non troppo costoso per cautelarsi dai rischi connessi ad eventuali azioni promosse dai legittimari, consiste nello stipulare una polizza assicurativa contro tale eventualità; la praticità della polizza in questione risiede nel fatto che il premio viene versato “una tantum” ma si viene garantiti per sempre contro tali spiacevoli rischi. Ci sono, però, anche altri strumenti più o meno idonei allo scopo, quali ad esempio il “contratto di mutuo dissenso” con il quale si elimina la precedente donazione, evitando in tal modo tutti i problemi relativi alla successiva circolazione, ovvero, come riconosciuto da una certa dottrina ed una certa Giurisprudenza, la “rinuncia all’azione di restituzione”. Quest’ultima, posta in essere dai legittimari potenzialmente lesi quando il donante è ancora in vita, impedisce agli stessi, un domani, di pretendere alcunché dal terzo acquirente. In ogni caso, il Notaio saprà sicuramente consigliare il cittadino sullo strumento più efficace a seconda delle esigenze e delle necessità di ciascuno.

Salvatore Di Lauro, Notaio in Abano Terme

COSA SI INTENDE PER OTTURAZIONE E A COSA SERVE?

La Rubrica del Dentista
A cura della Dottoressa Alice MarcatoMARCATOalice.marcato@alice.it

COSA SI INTENDE PER OTTURAZIONE E A COSA SERVE?

Per otturazione s’intende la riparazione di un dente danneggiato attraverso la pulizia e chiusura delle parti deteriorate, impedendo l’accesso ai batteri. Questo trattamento viene solitamente eseguito in seguito a una carie o altri tipi di traumi, sempre che il dente non sia stato completamente compromesso.

L’otturazione ha l’obiettivo di ripristinare la funzionalità del dente e di evitare che la carie possa distruggere il dente. Il dentista pulisce accuratamente la parte cariata del dente e poi aggiunge un materiale per chiudere gli spazi. Solitamente quest’operazione avviene in anestesia locale.

È il dentista che, dopo un’analisi accurata, sceglierà il tipo di materiale che meglio si adatta al nostro problema.

I materiali: Il dentista ha a disposizione diversi materiali per eseguire un’otturazione e valuterà di volta in volta quale usare. I materiali più utilizzati per questo trattamento sono:

Resine (composito). L’otturazione in composito è attualmente la soluzione più utilizzata dai dentisti. Il suo uso permette di ottenere un risultato molto naturale e viene solitamente scelto per le piccole e medie otturazioni.

Amalgama. Si tratta di una lega di metalli, fra cui l’argento, utilizzata solitamente per l’otturazione dei denti posteriori a causa dell’effetto poco estetico dovuto al colore del materiale. La presenza del mercurio all’interno di questa lega è stata ed è ancora attualmente al centro di varie polemiche per la sua presunta tossicità, tanto da ridurne al minimo l’utilizzo ad oggi .

Tecnica dell’intarsio. Questo tipo di otturazione è di tipo indiretto, cioè non viene costruita direttamente sul dente in bocca, ma viene costruita all’esterno della bocca perché viene presa un’impronta sulla cavità dentaria e sarà l’odontotecnico a preparala. I materiali utilizzati possono essere resine composite oppure anche ceramica. Hanno il vantaggio di essere poco visibili in quanto il materiale viene scelto in base al colore dei propri denti. Una volta pronto, l’intarsio vine cementato sul proprio dente da parte del dentista. Vengono preferiti per ricostruire cavità particolarmente ampie , per dare più robustezza al dente.

PROVERBI VENETI

proverbiPROVERBI VENETI
A cura di Aldo Francisci 

Chi beve prima dela minestra, vede el mèdego dala finestra.

Chi vole stare san dai mèdeghi staga lontan.

Davanti al prete, al dotore e a on capitelo càvate senpre el  capelo.

Dotori e preti no dà mai gnente a nissun.

El mèdego pietoso fà la piaga verminosa.

Falo de mèdego, volontà de Dio.

Fin che’l mèdego pensa el malà muore.

Fra i doturi, in medesina, xe pì bravo chi indovina.

I fali, el médego li sconde la tera.

I mèdeghi e le patate ga i fruti soto tera.

L’amigo del prete perde la relijon, l’amigo del dotore perde la salute, l’amigo del’avocato perde la causa.

Mèdeghi e guera spopola la tera.

Mèdego vecio e chirurgo zòvane.

Mèjo on àseno vivo che on dotore morto.

On lièvore fra du can, on contadin fra du avocati, on malà fra du doturi: chi sta pèzo de luri!

Prete, dotore e comare, no te ne ingatejare.

Xe mèjo on musso vivo che on dotore morto.

SERRATURA DI CASA: attenti a cambiarla!

La rubrica dell’avvocato
a cura dell’ Avv. Claudio Calvello
(Patrocinante in Cassazione – DPO e membro di Federprivacy)

SERRATURA DI CASA: attenti a cambiarla!

I nostri clienti ce lo chiedono spesso: “Avvocato posso cambiare la serratura così non entra più quando vuole?” Tuttavia, cambiare la serratura di casa ed impedire al coniuge di rientrare nell’abitazione può costar assai caro. Tale comportamento, infatti, può configurare il reato di violenza privata. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 38910 depositata il 24 agosto 2018. Nel caso di specie un soggetto (la moglie) aveva cambiato la serratura di un immobile di proprietà esclusiva del marito e aveva impedito a quest’ultimo di rientrarne in possesso. Secondo la Corte impedire il rientro della persona offesa nella abitazione di cui è proprietario, attraverso il cambio della serratura della porta di ingresso, configura quella condotta violenta richiesta dalla norma di cui all’art 610 c.p. idonea ad esercitare pressione sulla volontà di autodeterminazione altrui.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI: i criteri individuati dalla Cassazionecalvello

Con l’ordinanza n. 25134/2018 la Corte di Cassazione torna ad affrontare la problematica connessa all’obbligo di mantenimento dei figli. L’art. 148 cod. civ., nel prescrivere che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all’obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell’ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione. In particolare, tale sistema deve tenere conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica – ivi compreso il valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati – e delle capacità di svolgere un’attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un’indagine comparativa delle condizioni dei due obbligati. Inoltre, nella determinazione dell’assegno di mantenimento deve tenersi conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, vincola i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli. Tutto ciò premesso, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, il giudice di merito deve individuare, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre 1) alle esigenze del figlio, 2) il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e 3) le risorse economiche dei genitori, nonchè 4) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

 

 

LA CESSIONE DI AZIENDA

Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci

Notaio Di Lauro ci parli dei rischi della cessione di azienda.di lauro

La cessione di azienda è un contratto molto frequente nella prassi sociale e negli studi notarili. Si pensi alla cessione di un bar, di un ristorante, di un negozio, o anche solo di un banco al mercato. È disciplinato dal codice civile con pochi articoli, ma molto importanti. Quando si cede “l’attività”, sostanzialmente si sta cedendo il complesso dei beni, dei contratti, dei crediti e dei debiti relativi all’azienda ceduta, a meno che non ci si accordi diversamente. L’azienda è un grande contenitore che può riservare anche brutte sorprese se non ci si affida a professionisti competenti e attenti. Mentre sulla cessione dei beni, dei contratti e dei crediti si può trovare facilmente un accordo (si pensi alla locazione del locale dove è esercitata l’attività, o ai contratti delle utenze, luce, acqua, gas…) il vero problema è rappresentato dai debiti dell’imprenditore uscente. La legge non consente di escludere i debiti dalla cessione! Più precisamente, si può stabilire che il cedente resti obbligato a pagare tutti i suoi debiti, ma questo accordo vale solo nei rapporti tra le parti e non verso i creditori di un impresa commerciale. Questi ultimi, infatti, per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori, possono rivalersi anche sull’acquirente che non può difendersi sostenendo di non averne avuto conoscenza. E c’è di più…la responsabilità dell’acquirente di un’azienda per i debiti verso l’Agenzia delle Entrate sussiste anche se non risultano dalla contabilità aziendale!  Per difendersi, l’acquirente deve fare una specifica visura presso l’agenzia delle Entrate che rilascerà un riepilogo delle pendenze dell’imprenditore; in questo modo la responsabilità dell’acquirente sarà limitata a quanto risultante dalla visura. E non è finita. Se il cedente avesse dei dipendenti, questi, al momento della cessione, non resteranno “a casa”, ma passeranno automaticamente in capo all’acquirente, e non si potrà far diversamente. Altro errore frequente è credere che si possa evitare tutto questo subentrando in una attività in maniera “ufficiosa”, senza formalizzare la “cessione” innanzi al Notaio, dichiarando, ad esempio, in Camera di Commercio l’avvio di una nuova attività negli stessi locali dove prima era esercitata una attività sostanzialmente identica. Beh, in questi casi, l’Agenzia delle Entrate presume avvenuta una “cessione informale” tra vecchio e nuovo imprenditore e, se ci sono debiti verso l’erario, di questi risponderanno entrambi solidalmente. Insomma, come anticipato in apertura, è bene che in questi casi ci si affidi ad un Notaio e ad un commercialista che sapranno dare le giuste indicazioni per evitare brutte sorprese.

Salvatore Di Lauro, Notaio in Abano Terme