PASTE CO L’OCA
PASTE CO L’OCA
Ingredienti:
• Taglaitelle • Ragù di oca in onto • Pisellini • Formaggio grattugiato • Sale • Pepe
Condire delle tagliatelle all’uovo, con un ragù preparato con oca in onto • La polpa dell’oca va tagliata a pezzettini, e nel suo grasso vengono, volendo, fatti soffriggere dei pisellini. Volendo, servire come piatto unico le tagliatelle condite con il grasso cosparse di formaggio grattugiato e un pezzo intero, una porzione di oca in onto.
C’È ANCORA TEMPO PER PRESENTARE E CORREGGERE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: SCOPRIAMO COME.
Le ACLI informano
a cura del Caf Acli di Padova
www.aclipadova.it – 049601290
Il Caf Acli ricorda che per chi ha dimenticato di fare il 730 è possibile ancora presentare la dichiarazione con il modello Redditi PF 2018, che è quel tipo di dichiarazione che solitamente usano i titolari di partita IVA o i contribuenti con dati non dichiarabili con il modello 730.
Tra le date da ricordare c’è anche quella relativa alla possibilità di correggere errori nella dichiarazione dei redditi con il modello 730 integrativo o modello Redditi correttivo 2018. I contribuenti che hanno saltato l’appuntamento del 23 luglio hanno ancora una possibilità a disposizione: presentare la dichiarazione con il modello Redditi.
In questo caso la scadenza è fissata al 31 ottobre 2018 e fino a tale data non sono previste sanzioni. Dopo di che, solo nel caso di presentazione entro 90 giorni, quindi entro il 29 gennaio, pagando una sanzione di 25 euro, è prevista la presentazione tardiva.
Per non avere sorprese è bene chiedersi cosa cambia tra il modello 730 e il modello Redditi ex Unico: la principale differenza è che mentre nel primo caso i rimborsi e le imposte dovute vengono erogati o trattenuti direttamente dal datore di lavoro in busta paga o dall’ente pensionistico sulla pensione, chi presenta l’ex modello Unico dovrà pagare direttamente le imposte dovute, con modello F24, mentre i rimborsi verranno erogati dall’Agenzia delle Entrate con dei tempi più lunghi.
Cambiano quindi le regole e i tempi previsti per le operazioni di conguaglio: chi presenta il modello Redditi PF dovrà attendere un po’ di più per avere i rimborsi o attivarsi in prima persona nel caso del pagamento dei debiti.
Infine per chi si accorge di aver sbagliato ad inviare il modello 730 è prevista la presentazione del modello 730 integrativo o del modello Redditi correttivo. La scadenza per presentare il modello 730 integrativo è fissata al 25 ottobre 2018 e ci si deve rivolgere esclusivamente ad un CAF o ad un commercialista tra quelli abilitati. Va puntualizzato che il 730 integrativo si presenta per modifiche che comportano nel calcolo finale un maggior credito o un minor debito, come nel caso in cui si aggiungono delle spese sostenute che erano state dimenticate. Pertanto si tratta sempre di una dichiarazione a favore. Quando invece ci si accorge di aver dimenticato di dichiarare redditi o di aver indicato impropriamente alcune detrazioni per importo maggiore a quanto effettivamente speso, si dovrà presentare il modello Redditi correttivo, in scadenza sempre il 31 ottobre 2018, oltre al modello Redditi integrativo.
Il modello Redditi integrativo si può presentare sia a favore che a sfavore fino a che non intervenga la stessa Agenzia delle Entrate ed entro i termini massimi previsti per gli accertamenti.
IL FUMO E I DENTI: QUALI SONO I PRINCIPALI DANNI PROVOCATI DAL FUMO?
La Rubrica del Dentista
A cura della Dottoressa Alice Marcato
alice.marcato@alice.it
La bocca è la porta d’ingresso del fumo e qui esso causa numerosi danni, spesso sottovalutati o addirittura sconosciuti, non risparmiando nessuna parte della bocca, dallo smalto dei denti ai materiali di otturazione, dalle gengive agli impianti dentari, dall’alito alla pelle del viso.
Scopriamoli insieme!
SMALTO
Formazione di macchie e colorazioni, dal colore giallo al marrone, sia su denti naturali che sui denti protesizzati e restaurati, sulle otturazioni estetiche.
Aumento della formazione e del deposito di tartaro (placca batterica calcificata) sui denti. Le superfici dentarie, rese così ruvide, richiamano altra placca, provocando l’aumento di carie e infiammazioni gengivali.
GENGIVE
Il fumo di sigaretta diminuisce l’ossigeno presente nelle gengive. In un ambiente con poco ossigeno sopravvivono solo i batteri più aggressivi presenti nella placca, responsabili delle forme più gravi di parodontite, ancora definita impropriamente “piorrea”. I risultati sono aumento della mobilità dentaria, ritiro delle gengive e precoce perdita dei denti, che nei forti fumatori è ben 3 volte più probabile che nei non-fumatori.
IMPIANTI DENTARI
Il fumo di tabacco peggiora e rallenta la guarigione delle ferite in seguito a interventi di chirurgia orale. In particolare in implantologia l’abitudine al fumo aumenta da 2,3 a 5,8 volte il rischio di un insu
ccesso implantare e aumenta da 3,6 a 4,6 volte il rischio di ammalarsi di perimplantite rispetto ai non fumatori.
GUARIGIONE DELLE FERITE CHIRURGICHE
Il fumo di tabacco peggiora e rallenta la guarigione delle ferite in seguito a interventi di chirurgia. Il fumo oltre a influenzare negativamente la difese (immunoglobuline e cellule immunitarie) riduce la percentuale di ossigeno nel sangue e quindi la ridotta ossigenazione dei tessuti anche di quelli orali alterando i processi di guarigione.
ALITO
Il tabacco provoca una forte e sgradevole alitosi, avvertibile facilmente quando il paziente si siede sulla poltrona odontoiatrica. La costante preoccupazione dell’alito cattivo induce il fumatore ad eccedere nel consumo di mentine e chewing-gum, che aggravano le erosioni dello smalto a causa del loro contenuto in zucchero e/o acido citrico.
TUMORE AL CAVO ORALE
E’ ormai noto che il tabacco in tutte le sue forme causa cancro orale. Oltre l’80 % circa di tutti i carcinomi orali è attribuibile all’uso di tabacco.
PELLE
Il fumo toglie ossigeno alla pelle, rendendola spenta e opaca, facilitando le macchie della pelle e la formazione di rughe soprattutto nella regione intorno alle labbra, a causa della caratteristica e ripetuta “smorfia” che viene fatta quando si inspira dalla sigaretta.
Il ruolo del tuo dentista può essere cruciale nell’accrescere la consapevolezza dei rischi per la tua salute orale associati al consumo di tabacco. Lasciati condurre verso il progressivo allontanamento da questo inesorabile “nemico”, salva il tuo sorriso!
CRIPTOVALUTE: COSA SONO E COME FUNZIONANO
Il Commercialista
A cura del Dr. Stefano Baraldo info@studiobaraldo.it
Tel: 049 8774780 – 8774772 Fax: +39 49 8219962
Nel pieno del boom virtuale, capire cosa sono le criptovalute e come funzionano è qualcosa di fondamentale importanza soprattutto perché esse potrebbero davvero rappresentare il futuro. Una criptovaluta rappresenta a tutti gli effetti denaro virtuale, che dunque non possiamo toccare con mano, ma che basa il proprio funzionamento sui principi della crittografia. Stiamo parlando di strumenti digitali open source che superano il concetto di denaro tradizionale posseduto dai governi e permettono di compiere operazioni in sicurezza e anonimato.
Come già accennato, le criptovalute sono dei mezzi di pagamento virtuali che corrispondono a tutti gli effetti a denaro digitale, pensate per effettuare qualsiasi tipo di transazione.
I sistemi centralizzati tradizionali coinvolgono degli intermediari che, molto spesso, influenzano il valore della valuta. Le istituzioni finanziarie, infatti, hanno il potere di determinare inflazione producendo moneta reale.
Le valute virtuali sono state pensate proprio per evitare tutto questo e, in quanto tali, sono altamente decentralizzate e svincolate dal controllo degli stessi governi e delle stesse istituzioni finanziarie – ecco perché in molti fanno ancora fatica ad accettarle.
Cosa sono le criptovalute?
Il termine criptovaluta si compone di due parole: cripto e valuta. Vale a dire valuta criptata, celata.
Infatti, si tratta di monete digitali, quindi, virtuali, criptate dietro ad un codice.
Le criptovalute possono essere intese sia come vera e propria moneta (quindi valuta) per acquistare beni e servizi, sia per convertire le valute tradizionali (le valute cosiddette FIAT, quindi dollari, euro, Yen, ecc.), sia come asset su cui investire tramite il trading sulle piattaforme online chiamate Broker.
Le criptovalute sono nate per rendere il sistema monetario decentralizzato, quindi non assoggettato a poteri centrali come i governi e le banche. A decidere sul loro destino devono essere pertanto gli stessi utenti che fanno parte del sistema, in maniera democratica, pesando tutti allo stesso modo.
Le principali caratteristiche delle criptovalute sono:
- Sistema decentralizzato: rispetto alle normali valute tradizionali, non esiste una banca centrale che si occupa di “stampare” il denaro, controllarne il flusso, e così via.
- Anonimato: molte criptovalute riescono a garantire un alto livello di anonimato negli scambi che avvengono tra utenti, anche per acquisti e vendite.
- Numero limitato: la maggior parte delle criptovalute ha un numero “limitato” di moneta che può essere “prodotta”. Per il Bitcoin ad esempio è di 21 milioni.
- Sicurezza: le transazioni che avvengono con le criptovalute sono sicure al cento per cento, proprio in virtù del particolare network che utilizzano.
- Solo online: le criptovalute sono monete digitali, quindi non hanno una natura fisica. Non prevedono quindi banconote di carta o monete in metallo.
Tutte le transazioni avvengono online, ma via via stanno diventando anche mezzo di pagamento nei negozi fisici, o uno strumento per cambiare e prelevare denaro contante (si pensi agli ATM). Non a caso, le criptovalute sono contenute in portafogli elettronici, definiti wallet. Che corrispondono ai nostri portafogli tradizionali.
Come si usano le criptovalute?
Pur se virtuali, anche esse sono da considerarsi alla stregua delle valute tradizionali, vengono usate per acquistare e vendere prodotti, software, servizi online e anche per effettuare pagamenti tra privati o trasferimenti di denaro.
Tuttavia le criptovalute possono anche essere considerate come un asset, proprio alla stregua di materie prime, indici azionari, azioni, metalli preziosi, Forex, ecc.
Per sfruttarle in tal senso occorre fare trading online sui Broker.
Per possedere e utilizzare criptovalute servono i cosiddetti “exchange”, siti dove è possibile comprare e vendere differenti tipi di criptovalute.
Ma anche scambiare le proprie criptovalute con denaro reale.
A questo punto, è consigliabile immagazzinare le criptovalute appena comprate su un wallet. Se avete utilizzato un exchange per acquistare le criptovalute, avrete a vostra disposizione un wallet online. E’ consigliabile comunque avere un wallet fuori dal sito dell’exchange dove sono state acquistate le criptovalute.
Dott. Ilaria Rinaldo
Per qualsiasi informazione contattate lo Studio.
VENDERE UN IMMOBILE
Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci
Notaio, ma quale è il modo corretto di proporre in vendita un immobile?
Se per immobile intendiamo un fabbricato, cioè un appartamento o una casa, si devono avere bene in mente una serie di prescrizioni che oggi sono inderogabili e che evitano i rischi di possibili liti. Recarsi
dal Notaio in questo frangente è un’ottima idea! In ogni caso, se ci fosse un’agenzia immobiliare incaricata della mediazione, questa si preoccuperà di semplificare al massimo le incombenze amministrative e di predisporre il contratto preliminare. Altrimenti, il Notaio sarà ben lieto di aiutare il venditore a predisporre tutta la documentazione necessaria, incluso il contratto preliminare. In ogni caso bisogna muoversi per tempo!
Bisogna procurare copia dell’atto di acquisto, nonché della dichiarazione di successione se l’immobile proviene per decesso di un familiare. In tale ultimo caso bisogna essere pronti a pagare, al momento del rogito, al Notaio rogante, le spese obbligatorie per la trascrizione dell’”accettazione tacita della eredità” (sempre che l’accettazione non sia già stata fatta in precedenza in occasione del decesso del familiare). Dopodiché bisogna chiedere ad un tecnico che rilasci l’obbligatorio Attestato di Prestazione Energetica (APE) per l’abitazione (non serve per il garage). Si deve poi verificare che lo stato di fatto dell’immobile in vendita (garage compreso) sia conforme alla planimetria catastale e ai dati catastali. Questi dati possono essere recuperati dall’Agenzia immobiliare o, naturalmente, dal Notaio. Ove mai non ci fosse conformità, bisogna incaricare un tecnico perché proceda alla regolarizzazione catastale e/o urbanistica. Importantissimo, poi, è il cosiddetto “accesso agli atti” presso l’ufficio edilizia privata del Comune per recuperare tutti i titoli edilizi riguardanti il fabbricato in vendita. Da tenere a mente che questo accesso richiede un po’ di tempo per cui bisogna muoversi con certo anticipo. Questo accesso può essere fatto dall’Agenzia Immobiliare o, naturalmente, dal Notaio. Da non trascurare che, unitamente ai titoli edilizi, bisogna procurare anche il certificato di agibilità ovvero, per gli immobili più recenti, la certificazione di agibilità (S.C.AGI.) rilasciata dal tecnico del costruttore. Non è da sottovalutare, poi, il tema dei documenti personali. Al Notaio devono essere forniti tutti i documenti personali in originale! Pertanto, il giorno del rogito, bisogna portare con sè in originale almeno la carta di identità, o il Passaporto, ed il codice fiscale (o tessera sanitaria). La patente “nuova” rilasciata dalla Motorizzazione Civile non è un documento di identità! Da non dimenticare la dimostrazione del proprio regime patrimoniale: bisogna recarsi pertanto in Comune per richiedere il Certificato di stato libero ovvero l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (in quest’ultimo caso rilasciato dal Comune dove ci si è sposati) . Infine, presso il proprio Comune di Nascita si deve recuperare anche l’estratto per riassunto dell’atto di nascita per consentire al Notaio di verificare l’esistenza di eventuali misure restrittive della capacità di agire, come ad esempio l’interdizione o l’amministrazione di sostegno…pensiamo soprattutto alle persone un po’ più avanti negli anni. Insomma, scegliere di vendere un immobile può sembrare complicato, ma tutto sommato se si è ben seguiti da un agente immobiliare, da un tecnico, e in ogni caso dal Notaio, l’esperienza può essere molto più agevole e priva di insidie!
PRIVACY (GDPR): CHI si deve adeguare
La rubrica dell’avvocato
a cura dell’ Avv. Claudio Calvello
(Patrocinante in Cassazione – DPO e membro di Federprivacy)
Lo scorso 8 ottobre il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti rivolte all’Ufficio del Garante prima fra tutte quella su CHI DEVE TENERE il REGISTRO delle attività di trattamento. Il Garante coglie l’occasione per precisare che si tratta di un documento che ha forma scritta (anche in “formato elettronico”) che deve essere istituito e tenuto aggiornato sia dal titolare del trattamento che da parte del responsabile del trattamento. Attraverso lo strumento del registro del trattamento, evidenzia il Garante, si esprime il principio di accountability ossia il principio di responsabilizzazione in base al quale occorre essere in grado di comprovare di aver rispettato puntualmente i principi applicabili al trattamento dei dati personali. Il Registro va tenuto costantemente aggiornato (nel senso che bisogna tenere traccia delle modifiche che nel corso del tempo dovessero intervenire. Ma veniamo al punto: il Garante ha chiarito che è obbligato alla tenuta del registro dei trattamenti (oltre alle imprese con più di 250 dipendenti): a) qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare un rischio – anche non elevato – per i diritti e le libertà dell’interessato; b) qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti non occasionali; qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti delle categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati. E’ chiaro che le ipotesi che restano “scoperte” dall’obbligo di tenuta del registro dei trattamenti siano veramente limitate e, comunque, anche in quei casi (ossia nelle ipotesi in cui la tenuta del registro dei trattamenti non sia obbligatoria) il Garante suggerisce caldamente di istituirlo e tenerlo aggiornato in quanto il registro dei trattamenti “contribuisce a meglio attuare, con modalità semplici e accessibili a tutti, il principio di accountability e, al contempo, ad agevolare in maniera dialogante e collaborativa l’attività di controllo del Garante stesso”. Val la pena ricordare che i controlli vengono effettuati dalla Guardia di Finanza. Interessanti sono, inoltre, le esemplificazioni fatte dal Garante circa i soggetti obbligati alla tenuta del registro dei trattamenti tra i quali si indicano: 1) esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno un dipendente/collaboratore (bar, ristoranti, officine, negozi, piccola distribuzione, ecc.) e/o che trattino dati sanitari dei clienti (es. parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici, tatuatori ecc.); 2) liberi professionisti con almeno un dipendente/collaboratore e/o che trattino dati sanitari e/o dati relativi a condanne penali o reati (es. commercialisti, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale); 3) associazioni, fondazioni e comitati ove trattino “categorie particolari di dati” e/o dati relativi a condanne penali o reati (i.e. organizzazioni di tendenza; associazioni a tutela di soggetti c.d. “vulnerabili” quali ad esempio malati, persone con disabilità, ex detenuti ecc.; associazioni che perseguono finalità di prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere, razziali, basate sull’orientamento sessuale, politico o religioso ecc.; associazioni sportive con riferimento ai dati sanitari trattati; partiti e movimenti politici; sindacati; associazioni e movimenti a carattere religioso); 3) il condominio ove tratti “categorie particolari di dati” (es. delibere per interventi volti al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. n. 13/1989; richieste di risarcimento danni comprensive di spese mediche relativi a sinistri avvenuti all’interno dei locali condominiali). Attesa la delicatezza della materia, nonché la pesantezza della sanzioni previste, consiglio vivamente di mettersi in contatto col proprio consulente di fiducia in mancanza del quale il mio Studio è disponibile a fornire chiarimenti e, se del caso, supporto operativo per l’adeguamento.
CUCINA PADOVANA. Antiche ricette
CUCINA PADOVANA. Antiche ricette
A cura di Aldo Francisci
RISO IN CAGNON
Ingredienti:
• 400 g di riso • 100 g di burro • Salsa di pomodoro facoltativa • 6 foglie di salvia • Parmigiano
Si fa bollire del riso nell’acqua e si leva leggermente al dente • Scolato ben bene si serve condito con del burro dorato e foglie di salvia • Qualche volta si fa saltare in padella ed è ammessa anche l’aggiunta di un po’ di pomodoro • Cospargere di parmigiano abbondante.