Figadeli nel radesèlo

Figadeli nel radesèlo

Ingredienti:

• Radesèlo (membrana reticolata che avvolge l’intestino tenue) • fegato d’oca o di maiale • semi di finocchio • spezie a volontà • foglie di alloro a piacere • olio • sale e pepe

Si prende del fegato d’oca o di maiale e si taglia a cubettini, si avvolge ogni cubettino nel radesèlo insaporendolo prima con sale, pepe, semi di finocchio triti e altre spezie a volontà. Fissati gli involtini con uno stecchino, si cuociono alla graticola, unti leggermente d’olio. Volendo si possono mettere questi involtini allo spiedo, intervallati da foglie d’alloro.

 

PROVERBI VENETI

PROVERBI VENETI

A cura di Aldo Francisci

Quando che l’aqua toca el culo tuti inpara a noare.

Quando che la barca va ogni cojon la para.

Quando che la merda monta in scagno, o che la spuza o che la  fà dano.

Quando che no se pole ciapare el pesse se ciapa le rane.

Quando che uno sa fare i capèi el pol farli par qualunque testa.

Quelo che no sòfega ingrassa.

Quelo che no strangola ingrassa e quelo che no ingrassa passa.

Reve e guseleta* mantien la poareta.

Roba fruà no tien ponto.

Roba robà no fà conpanàdego.

S’ciopo vodo fà paura a du.

Sa volì ca ve lo diga ve lo digo: chi che casca in povertà perde l’amigo.

Saco roto no tien méjo.

Saco vodo no sta in piè.

Scarpa larga e goto pien, ciapa le robe come le vien.

ASSEGNI FAMILIARI

Le ACLI informano
a cura del Caf Acli di Padova
www.aclipadova.it – 049601290

ASSEGNI FAMILIARIACLI interno

COSA SONO?

Gli assegni familiari sono un’importante istituto a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari lavoranti nel territorio italiano, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.

A CHI SPETTANO?

Ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

ai piccoli coltivatori diretti;

ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

COSA SPETTA E PER CHI SPETTA?

Spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico.

È considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.

I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:

il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

i figli o equiparati anche se non conviventi:

di età inferiore a 18 anni;apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);

universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);

inabili al lavoro (senza limiti di età);

i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi:

di età inferiore a 18 anni;

apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);

universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);

inabili al lavoro (senza limiti di età);

gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.

In più possono richiederli per i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Il coniuge affidatario che non abbia titolo autonomo alla percezione di assegni può avere diritto al riconoscimento del diritto sulla posizione del coniuge non affidatario.

REDDITI

Ogni anno l’INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari. Superata una prima fascia di reddito avverrà la riduzione della corresponsione degli assegni familiari; qualora venga superata anche la seconda fascia di reddito, avverrà la cessazione dell’erogazione degli assegni familiari.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

Le domande possono essere presentate in diverse modalità, la più semplice per i non addetti ai lavori  è quella di rivolgersi ad un Patronato Acli, prendendo appuntamento in una delle sedi presenti sul territorio.

Qualora la domanda venga presentata dopo l’insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti (prescrizione quinquennale).

Nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali.

IN CHE MODO VENGONO DATI GLI ASSEGNI?

Gli assegni familiari vengono corrisposti direttamente dall’Inps.

 

CORONE PROTESICHE

La Rubrica del Dentista
A cura della Dottoressa Alice Marcato
alice.marcato@alice.it

CORONE PROTESICHEALICE

CHE COS’E’ UNA CORONA PROTESICA?

La corona protesica – chiamata spesso impropriamente “capsula” – è un “guscio” che permette la ricostruzione completa della porzione esterna, quindi visibile, del dente, riproducendone forma e colore. È ancorata (con cemento o viti) alla porzione residua del dente o a un eventuale impianto.

Più corone protesiche possono essere unite insieme e – ancorate ai denti residui – permettono la sostituzione di denti mancanti. In questo caso si parla di ”Ponte”.

PERCHE’ SI ESEGUE UNA CORONA PROTESICA?

Sono molteplici le situazioni in cui è necessario eseguire una corona protesica.

Si esegue una corona protesica quando il dente ha subito una forte perdita di sostanza- dovuta a carie, traumi, usura – ed è necessario ripristinare l’anatomia del dente.

Si esegue inoltre per migliorare la resistenza di denti che hanno subito trattamenti (es. devitalizzazione) che ne rendono la struttura dentale particolarmente fragile e quindi soggetti a frattura.

Si esegue, talvolta anche su denti sani, ove non si possano realizzare impianti ossei, per la realizzazione di ponti per la sostituzione di denti mancanti.

Può essere utilizzata, nel caso non siano indicate tecniche più conservative, al solo scopo di migliorare l’estetica del dente.

DI CHE MATERIALI PUO’ ESSERE FATTA UNA CORONA PROTESICA?

Esistono differenti materiali per la realizzazione di corone.

Le loro caratteristiche estetiche e di resistenza sono molto variabili. La scelta dei materiali andrà quindi eseguita con attenzione rispetto agli obiettivi della terapia.

Leghe metalliche (di metalli nobili o non nobili) e differenti materiali ceramici possono essere utilizzati singolarmente o anche combinati tra loro per la realizzazione “a strati” della corona.

Quando i denti vengono limati e preparati per diventare monconi protesici, sia nel caso di una corona singola che per ponti estesi, in attesa che sia costruita la protesi definitiva, viene applicata la protesi temporanea. Queste vengono definite corone provvisorie e sono realizzate in resina.

IL DOLORE AL GINOCCHIO

L’angolo del Terapista
A cura del Dr. Giuseppe Manzo   cell. 348 7048590

PINO ALIX

www.giuseppemanzo.com   giuseppemanzo51@gmail.com

IL DOLORE AL GINOCCHIO

“Un problema comune che trattiamo con successo con la  terapia SCENAR ”

Il dolore al ginocchio è un disturbo  che colpisce persone di tutte le età e può essere il risultato di una lesione, come un legamento rotto o una cartilagine lacerata o di problemi medici come  l’artrite, la gotta e le infezioni .

La posizione e la gravità del dolore al ginocchio possono variare a seconda della causa del problema. Segni e sintomi che a volte accompagnano il dolore al ginocchio includono:

• Gonfiore e rigidità

• Rossore e calore al tatto

• Debolezza o instabilità

• Rumori schioccanti o scricchiolanti

• Incapacità di raddrizzare completamente il ginocchio

Lesioni

Lesione ai legamenti. Una lesione al ginocchio può colpire qualsiasi legamento, tendine o le borse che circondano l’articolazione del ginocchio così come le ossa, la cartilagine e i legamenti che formano l’articolazione stessa ad esempio la lacerazione del legamento crociato anteriore ,particolarmente comune nelle persone che giocano a basket, calcio o altri sport che richiedono cambiamenti improvvisi di direzione.

Menisco lacerato. Il menisco è formato da una dura cartilagine gommosa e funge da ammortizzatore tra tibia e femore. Può lesionarsi  se improvvisamente si fa una  torsione forzata  come nei cambi improvvisi di direzione in alcuni sport come basket e calcio….

Borsite al ginocchio. Alcune lesioni al ginocchio causano infiammazioni nelle borse sierose , le piccole sacche di liquido che attutiscono l’esterno dell’articolazione del ginocchio.

Tendinite rotulea. La tendinite è l’irritazione e l’infiammazione di uno o più tendini  I corridori, gli sciatori, i ciclisti e coloro che sono coinvolti negli sport e nelle attività di salto sono inclini a sviluppare un’infiammazione nel tendine rotuleo, che collega il muscolo quadricipite sulla parte anteriore della coscia alla tibia.

Problemi meccanici e clinici che possono causare dolore al ginocchio: 

“Corpo libero” Talvolta la lesione o la degenerazione  dell’osso  o  della  cartilagine  possono

causare la rottura di un pezzo di osso o di una cartilagine che galleggia nello spazio articolare

Sindrome della fascia ileo tibiale. Ciò si verifica quando la fascia dura di tessuto che si estende dall’esterno del fianco verso l’esterno del ginocchio (fascia ileo tibiale) diventa così tesa che sfrega contro la parte esterna del femore. I maratoneti sono particolarmente sensibili a  questa  sindrome.

Rotula lussata. Ciò si verifica quando la rotula scivola fuori luogo, di solito verso l’esterno del ginocchio

Dolore all’anca o ai piedi. Se si avverte  dolore all’anca o ai piedi, si cambia   il modo di camminare  e   questa andatura alterata può stressare  l’articolazione del ginocchio. In alcuni casi, viceversa,  i problemi all’anca o al piede possono indicare dolore al ginocchio.

Vari tipi di artriti

Dolore femoro-rotuleo. E’un termine generale che si riferisce al dolore che si verifica tra la rotula e il femore. È comune negli atleti, nei giovani adulti, specialmente quelli che hanno un leggero mal posizionamento  della rotula  e negli adulti più anziani, che di solito sviluppano la condizione a causa dell’artrite della rotula.

Fattori di rischio 

Peso in eccesso che aumenta lo stress sulle articolazioni del ginocchio, anche durante le normali attività quotidiane

Mancanza di flessibilità o forza muscolare 

Alcuni sport. Alcuni sport danno maggiore stress alle ginocchia rispetto agli altri. Lo sci alpino con i suoi scarponi da sci rigidi e  per le possibili cadute, i salti ed i perni del basket e il ripetuto martellamento delle ginocchia quando si corre  o  si fa  jogging……tutto questo  aumenta il rischio di lesioni al ginocchio.

 

CRIPTOVALUTE

Il Commercialista
A cura del Dr. Stefano Baraldo info@studiobaraldo.it
Tel: 049 8774780 – 8774772 Fax: +39 49 8219962

BARALDO

CRIPTOVALUTE

Il ricorso degli operatori alle valute digitali, sia per scopi commerciali, sia ai fini speculativi, pone non pochi problemi in relazione al trattamento dei redditi valutari conseguiti a seguito delle fluttuazioni del tasso di conversione, nonché in merito agli obblighi di trasparenza fiscale previsti dalla legge.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato un parere reso a fronte dell’interpell

o n.956-39/2018, in cui si esaminano i riflessi fiscali legati al possesso e movimentazione dei bitcoin da parte di persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa.

Innanzitutto, l’Amministrazione finanziaria ha confermato l’obbligo di compilazione del quadro RW in quanto le criptovalute vengono equiparate, sotto il profilo fiscale, alle valute estere. Infatti, i soggetti residenti che possiedono direttamente o indirettamente “investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi”.

Il contribuente, pertanto, deve indicare in dichiarazione il controvalore in euro della criptomoneta secondo il cambio al 31 dicembre (o in caso di smobilizzo nel corso dell’anno, il valore di

disinvestimento) desumibile dal sito dove ha acquistato la valuta, contrassegnandola, alla colonna 3, con il codice di individuazione 14 – Altre attività estere di natura finanziaria. Non dovrebbe rilevare la soglia di 15.000 euro che delinea l’area di esonero dichiarativo dei depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero.

In tema di tassazione delle plusvalenze, realizzate mediante prelievo o vendita delle criptovalute, causate dall’oscillazione del tasso di cambio BTC/EURO, l’amministrazione finanziaria ritiene che debbano applicarsi le regole sancite dall’articolo 67 Tuir, in base al quale le plusvalenze valutarie appartengono alla categoria dei redditi diversi.

Bisogna però fare una distinzione: mentre le plusvalenze prodottesi a seguito di cessione a termine sono tassate indipendentemente dagli importi interessati (ad esempio, dei contratti derivati che attribuiscono il diritto od obbligo di cedere o acquistare, ad una data prestabilita, moneta digitale), quelle derivanti da cessioni a pronti sono imponibili soltanto qualora la valuta scambiata provenga da portafogli elettronici la cui giacenza media, espressa in euro, superi un controvalore di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.

Il valore della giacenza rilevante ai fini della verifica del superamento della soglia, va determinato secondo il tasso di riferimento all’inizio del periodo di imposta in cui si verifica il presupposto della tassazione e considerando, quale prezzo giornaliero, il rapporto di ca bio rilevato sul sito dove si acquista la valuta virtuale, o in mancanza, quello rilevato sul sito dove si effettua la maggior parte delle operazioni. Ricorrendone i presupposti, quindi, la plusvalenza formerà reddito tassabile. Il contribuente  deve compilare il quadro RT , sez. II, del modello redditi persone fisiche, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%; la base imponibile è data dalla differenza tra corrispettivo percepito e valore di acquis

to (determinato applicando il cambio storico calcolato col criterio L.I.F.O., o, nel caso di cessione a termine, applicando il tasso di cambio a pronti alla data di stipula del contratto), aumentato di ogni altro onere inerente alla produzione del reddito. Nello stesso quadro e secondo le stesse modalità è possibile riportare l’eventuale minusvalenza.

Infine, per i soggetti che effettuano compravendite a pronti, l’esposizione in dichiarazione rappresenta una via obbligata, non potendo applicarsi l’opzione per il regime del risparmio amministrato che, di converso, esclude gli adempimenti dichiarativi.

Per qualsiasi informazionecontattate lo Studio.

SEPARAZIONE: È FEDIFRAGO IL MARITO IN CERCA DI INCONTRI AMOROSI SUL WEB

La rubrica dell’avvocato
a cura dell’ Avv. Claudio Calvello
Patrocinante in Cassazione

SEPARAZIONE: È FEDIFRAGO IL MARITO IN CERCA DI INCONTRI AMOROSI SUL WEB

CALVELLO

È quanto ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 16 aprile 2018, n. 9384 secondo cui la condotta del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, integra una violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 143 cod. civ., in quanto costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi. Nel caso di specie il marito aveva cercato di minimizzare l’accaduto ritenendo addirittura esagerata la decisione assunta dalla moglie di lasciare il tetto coniugale per avere scoperto che il coniuge cercava incontri amorosi sul web. Di diverso avviso la Corte che ha ritenuto tale circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione.

AMMINISTRATORE CONDOMINIALE: QUANDO TRATTENERSI LE SOMME COSTITUISCE REATO

Il fatto: una condomina sporgeva querela nei confronti di un amministratore per essersi, a suo dire, trattenuto ingiustamente delle somme appartenenti ai condòmini; ne seguiva una verifica contabile da cui veniva accertato che nei rendiconti di esercizio erano stati esposti costi superiori a quelli sostenuti, e che all’amministratore erano state consegnate somme poi versate su libretti, di cui uno mai restituito. L’amministratore veniva quindi rinviato a giudizio perché, nella sua qualità di amministratore del condominio xxx, in più occasioni si appropriava di cospicue somme di denaro. L’amministratore, infatti, deve sempre rendere ai condòmini il conto del suo operato ed a rimettere tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Ma quand’è che deve rendere conto e se del caso restituire le somme che gli sono eventualmente avanzate? Ebbene, dovendo per legge l’amministratore redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centoottanta giorni, nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro di pertinenza dei condòmini, tale reato si consuma (cioè si concretizza) nel momento in cui l’amministratore, chiamato a rendere il conto della propria gestione ed a restituire le somme possedute per conto dei predetti condòmini, omette tale restituzione trattenendo le somme con la volontà di farle proprie.

 

 

IL TESTAMENTO BIOLOGICO

Il notaio rispondeDI LAUROA cura di Aldo Francisci

IL TESTAMENTO  BIOLOGICO

Notaio, mi parli del cosiddetto “testamento biologico”:

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017 n. 219, che introduce anche in Italia il cosiddetto “Testamento Biologico” o “Bio Testamento”, ora conosciuto come “Disposizioni anticipate di trattamento” (DAT). In particolare, dando importanza alla volontà del paziente, è previsto che nessun trattamento medico sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso scritto del paz

iente. Inoltre, l’art. 4 della legge citata introduce una novità epocale nel nostro paese: per la prima volta si prevede che la persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulla propria situazione clinica e sulle conseguenze delle proprie scelte, possa esprimere le proprie volontà in ordine ai trattamenti medico sanitari che desidera, o meno, eventualmente ricevere in futuro. Questo testamento biologico, ora chiamato “Disposizioni anticipate di trattamento”, deve essere redatto per scrittura privata autenticata o per atto pubblico presso un Notaio. Data la delicatezza degli interessi in gioco, riferibili alla salute e alla vita della persona, la legge prevede la forma notarile per assicurare la certezza e l’immutabilità ad opera di terzi delle scelte operate dall’individuo circa le cure che vorrà o non vorrà ricevere. Come si diceva, attraverso le DAT affidate al Notaio il paziente può esprimere la propria volontà di essere sottoposto a tutte le misure disponibili necessarie al mantenimento in vita, oppure può altresì negare il consenso ad accertamenti diagnostici, terapie sanitarie, interventi chirurgici rifiutando persino l’idratazione e la nutrizione artificiale. Quindi chi versa in condizioni critiche di salute, per esempio a causa di un incidente o di una grave malattia può, attraverso un atto redatto da un notaio, decidere già adesso di rifiutare future cure mediche, facendo sì che la malattia segua il suo naturale decorso. Pertanto, la legge ora ammetta che il paziente, una volta assunte adeguate informazioni da un medico sulla probabile evoluzione clinica della propria situazione medi

ca, decida consapevolmente di lasciarsi morire. Va però precisato che non è però possibile richiedere interventi di eutanasia. Ad ogni modo, la legge fa espressamente salvo il diritto di ripensamento, infatti successivamente il paziente, sempre con un atto notarile, potrà modificare o revocare le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento. Inoltre, chi non se la sentisse di esprimere già una scelta, può incaricare una persona di sua fiducia affinché questa prenda le decisioni terapeutiche al suo posto per il caso in cui non sia più in grado di esprimersi. L’art. 4, comma 4 della legge 219/2017 dispone che anche la nomina del fiduciario, per ragioni di certezza, debba essere contenuta nell’atto notarile, in questo modo si sarà sicuri che le decisioni del paziente non vengano disattese.

Concludendo, a prescindere dalle proprie convinzioni etico religiose, non si può che applaudire questa novità legislativa; infatti, il legislatore ha finalmente, e per la prima volta, offerto ai cittadini la possibilità di formulare delle scelte in ordine ai trattamenti sanitari da somministrare, o meno, nel caso in cui l’individuo non sia più in condizione di intendere e volere, dando un ruolo di grande responsabilità ai medici e ai notai e attribuendo finalmente la giusta importanza alle decisioni di ciascun paziente circa la propria vita e salute.

 

Presentazione Progetto Casa Museo Bassi Rathgeb

L’8 dicembre è la data che il Comune di Abano Terme, con Regione Veneto e Soprintendenza, hanno scelto per l’apertura al pubblico della Casa Museo Bassi Rathgeb allestita nell’omonima Villa cinquecentesca, in via Appia Monterosso, a ridosso del cuore del centro termale.

L’evento appare per molti versi storico. Non fosse altro che per i tempi che si sono resi necessari per giungere a questo momento.

Per questa lunga attesa, per le aspettative che l’accompagnano, l’Amministrazione comunale ha deciso d’incontrare la cittadinanza e chi ama la cultura, per rendere noto e palese il Progetto di allestimento del Museo,il giorno 27 giugno alle ore 21.00 proprio a Villa Bassi.

 Il Progetto sarà illustrato dall’architetto Bruno Segato.