TESTAMENTO BIOLOGICO
Il notaio risponde A cura di Aldo Francisci
Notaio, recentissima novità legislativa è quella che introduce il cosiddetto “Testamento biologico”. Di cosa si tratta?
La legge sul cosiddetto “testamento biologico” (L. 219/2017) è entrata in vigore in Italia il 31 gennaio 2018. L’espressione utilizzata, in verità, è imprecisa perché le “Disposizioni Anticipate di Trattamento” (ecco il termine corretto) o “DAT”, non producono i propri effetti in seguito alla morte del soggetto che ha manifestato quella volontà, ma, al contrario, sono destinate a produrre effetti in un momento necessariamente anteriore alla morte di chi le ha espresse, sia pure quando il paziente sarà in uno stato di incoscienza e di incapacità di manifestare la propria volontà (con un consenso o un dissenso informato) in relazione ad un determinato trattamento sanitario.
L’art. 4 della nuova legge prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può dare “Disposizioni Anticipate di Trattamento” per atto pubblico o scrittura privata e che tali direttive sono sempre modificabili.
Secondo, pertanto, l’art. 4 della legge le disposizioni possono prevedere:
a) l’indicazione delle proprie volontà in materia di trattamenti sanitari;
b) l’indicazione del consenso o del rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e rispetto a singoli trattamenti sanitari (comprese, naturalmente, le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali);
c) l’indicazione – sempre possibile anche con un atto successivo – di una persona di sua fiducia (maggiorenne e capace) che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Fermo il fatto che il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente nelle “DAT”, le indicazioni fornite possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso anche del medico.
Ad ogni modo è consigliabile che ci si rivolga al Notaio di fiducia per tutti i chiarimenti in merito, anche considerando che la legge è nuovissima e che pertanto si attendono dei contributi scientifici in materia da parte della dottrina più autorevole.