LO SAI CHE E’ OBBLIGATORIO DARE 100 EURO IN PIU’ A CIASCUN DIPENDENTE? SCOPRI COME FUNZIONA IL NUOVO WELFARE AZIENDALE CCNL METALMECCANICI
Il CCNL dei Metalmeccanici prevede 100 euro per il Welfare Aziendale obbligatorio da assegnare ad ogni lavoratore. Molti imprenditori non conoscono le novità del CCNL ed è chiaro, inoltre, non sanno cosa significhi Welfare Aziendale e per questa ragione non capiscono quale significato dare a questi 100 euro sottovalutando la grande occasione che hanno tra le mani.
Molti altri CCNL parlano di aumento in Welfare ma il contratto Metalmeccanici è quello più diffuso ed è per questa ragione che gli diamo priorità.
Cosa ci aspetta se nell’ azienda si applica il CCNL Metalmeccanici?
Il nuovo Contratto Collettivo stabilisce che a partire dal 1° giugno 2017, le aziende devono attivare per tutti i lavoratori piani di flexible benefits ovvero dovranno prevedere l’erogazione obbligatoria di beni e servizi di welfare.
Cosa sono i flexible benefits obbligatori?
Qui si intende: il carrello spesa, i buoni carburante, e il rimborso per le spese scolastiche, personalizzabili e adattabili alle esigenze dei lavoratori, per un costo massimo di 100 euro nel 2017, 150 euro nel 2018 e 200 euro nel 2019.
E’ un costo in più per l’azienda ma sta all’ imprenditore trasformarla in una opportunità, ma come?
Attraverso lo studio di un piano di Welfare si può avviare un processo virtuoso che può far risparmiare l’azienda e può rendere felici i lavoratori.
La grande opportunità dei piani di Welfare aziendale consiste nel fatto che è possibile scaricare i costi dei benefits che si danno ai dipendenti, e gli stessi non devono pagare le tasse su questi benefits. Capito il vantaggio?
E’ necessario a questo punto che sia l’imprenditore a presentare un piano di Welfare a loro favore perché, in caso contrario, soprattutto se in azienda è presente il sindacato, sembrerà una loro conquista.
Inoltre si può creare un piano di Welfare Aziendale che davvero risponda alle necessità reali dei lavoratori, ma che allo stesso tempo possa rispondere ad alcune problematiche aziendali.
Comprendete l’opportunità che si presenta davanti?
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Per consigli ed informazioni non esitate a contattarci a info@studiozanon.net
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La rubrica dell’avvocato
La rubrica dell’avvocato a cura dell’ Avv. Claudio Calvello Patrocinante in Cassazione
LA REGISTRAZIONE AUDIO / VIDEO PUO’ ESSERE UTILIZZATA COME PROVA
La registrazione, video e/o sonora, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva il colloquio tra presenti (e tutto l’incontro, se con video) o la telefonata. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 5421/2017. Le moderne tecniche di registrazione, alla portata di tutti, per l’uso massiccio dei telefonini smart, che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e l’uso di app dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una documentazione inconfutabile ed oggettiva del contenuto di colloqui e/o di telefonate. La ripresa video, poi, copre a 360 gradi tutto il fatto. Peraltro le registrazioni di conversazioni – e di video – tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni.
UNA NUOVA RELAZIONE FA CESSARE IL MANTENIMENTO
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19345/16 ha esaminato il caso di una donna, divorziata dal 2011 che dopo aver chiuso la relazione stabile nata successivamente al divorzio, pretendeva nuovamente dall’ex marito l’assegno di mantenimento ed ha statuito il seguente principio: «l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno il presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso» … « la formazione di una famiglia di fatto, tutelata dall’art. 2 della Costituzione come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo, è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio del rapporto e, quindi, esclude ogni residua forma di solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile».
LA DIPENDENZA DALL’ALCOOL GIUSTIFICA L’ADDEBITO
Il protrarsi nel tempo dell’alcolismo, accompagnato al rifiuto di cure, costituisce la causa dell’intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la dipendenza dall’alcol provoca nelle persone conviventi, per la tendenza all’aggravamento dello stato di dipendenza e delle conseguenze sulla salute fisica e mentale, per il grave deterioramento delle relazioni personali, specie quelle più strette, che ne deriva. E’ quanto stabilito da una sentenza della Corte Cassazione civile (sez. V-1, sentenza 20 dicembre 2016, n. 26883) la quale ha addebitato la separazione al marito alcolizzato.
DEFINIZIONE AGEVOLATA E PRECEDENTI DILAZIONI DI PAGAMENTO
Se e in che termini un piano di dilazione in essere, ai sensi del menzionato art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, conservi la possibilità di riprendere il versamento dilazionato in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata?
La risposta potrà essere data solo in data luglio 2017.
Infatti se a tale data:
1. il debitore avrà correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata, si determinerà la revoca automatica della dilazione precedentemente accordata e ancora in essere. In quanto in questo caso la definizione si sarà perfezionata con il predetto pagamento;
2. se il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, si determinerà l’inefficacia della definizione e il debito, a norma del comma 4 dell’art. 6, del decreto-legge n. 193 del 2016 non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’Agente della riscossione. Il debitore potrà, tuttavia, riprendere – sempre a luglio – i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica.
Particolare attenzione dovrà essere posta a riguardo, invece, alle ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate diverse dalla prima.
In questo caso infatti ugualmente si determinerà l’inefficacia della definizione agevolata e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’Agente della riscossione. In tal caso però il debitore non potrà neppure riprendere i versamenti relativi alla precedente rateazione.
Per qualsiasi informazione contattare lo Studio Baraldo.
Fonte Circolare Agenzia Entrate 2/E del 08.03.2017
LE DONAZIONI RENDONO INVENDIBILI GLI IMMOBILI?
“Quesiti di informazione legislativa con risposte ed analisi del notaio Salvatore Di Lauro di Abano Terme ”
Notaio, perché si sente dire che le donazioni rendono invendibili gli immobili?
Questa frase si sente spesso tra i non addetti ai lavori ma, seppure imprecisa, ha un fondo di verità nel contesto della circolazione degli immobili. Il tema è quello della tutela dei cosiddetti “legittimari” e, cioè, dei membri della famiglia più stretta del defunto (coniuge, discendenti e ascendenti) che vantano diritti successori. La legge chiarisce che i diritti dei legittimari sono inviolabili, tanto è che il Codice Civile riconosce al legittimario leso nei suoi diritti uno strumento importantissimo che si chiama “azione di riduzione”. Questa azione spetta, infatti, a quello stretto congiunto (si ripete: coniuge, discendenti e ascendenti) che è stato danneggiato da una donazione fatta in vita dal defunto ovvero dal suo testamento. Facciamo un esempio: un genitore ha due figli e dona una casa solo ad un figlio e non all’altro. Quest’ultimo potrebbe, una volta deceduto il genitore, impugnare la donazione e ottenere dal giudice una sentenza che consideri il bene come giuridicamente mai donato. Dopodichè, una volta ottenuta questa sentenza, il fratello potrebbe andare ancora oltre ed ottenere un altro provvedimento volto ad ottenere proprio la materiale restituzione dell’immobile, anche se questo immobile fosse stato venduto ad un terzo. La legge stabilisce che il diritto del legittimario di ottenere la restituzione del bene donato da parte del terzo acquirente si “estingue” dopo 20 anni dalla donazione, a meno che il legittimario stesso non faccia per tempo opposizione alla donazione, così che il termine di 20 anni si prolunghi ancor di più. Questo è, dunque, il problema della provenienza donazioni! C’è il fondato timore che un domani si possa “presentare alla porta” un legittimario leso che pretenda la restituzione della casa! Per queste ragioni è difficile che una persona acquisti un bene di provenienza donativa, o che la banca faccia un mutuo per l’acquisto di un tale bene. Ovviamente il tema è complesso e molto articolato per cui bisogna affidarsi al notaio per farsi guidare in questo delicato aspetto, tenendo comunque presente che esistono degli strumenti giuridici che, a valle della donazione, consentono di affrontare il problema, e che il notaio saprà consigliare al meglio.
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PROVERBI VENETI
PROVERBI VENETI
A cura di Aldo Francisci
A on belo senpre ghe manca, a on bruto senpre ghe vanza.
A pensar mal se fa pecà, ma se indovina senpre.
A parlare se fa presto: pì difìzile xe el resto.
A quatro a quatro se inpinisse el saco.
A quel che vien da sóra no ghe xe riparo.
A robare poco se va in galera, a robare tanto se fa cariera.
A sentarse so do careghe el culo se sbrega.
A vìvare co la testa sol saco xe bon ogni macaco.
Al cao de là fa la pitona.
Al ciaro de luse ogni stronzo traluse.
Amore fa amore, cativeria fa cativeria
Anca i cojuni magna el pan.
A l’astuzia del munaro no gh’è mai nissun riparo.
A l’osèlo ingordo ghe crepa el gosso.
Risotto de polastro alla padovana coi funghi
Risotto de polastro alla padovana coi funghi
Ingredienti: 1 pollo – Midolla di bue – Sedano – 600 g di riso – 200 g di funghi trifolati – Parmigiano – 50 g tra olio e burro – Cipolla – Carota - 1 bicchiere di vino bianco – 1 l di brodo o poco più
Si disossa il pollo, lo si taglia a pezzetti e lo si fa insaporire in un soffritto di cipolla, sedano, carota, olio, burro e qualche rotella di midollo di bue. Poi si aggiunge il riso e, sempre mescolando, si versa 1 bicchiere di vino bianco secco e si lascia assorbire.Poi si fa cuocere aggiungendo il brodo bollente a piccole quantità per volta. A metà cottura si aggiungeun pugno di funghi secchi fatti rinvenire, oppure freschi e trifolati. Prima che il risotto sia cotto e badando che la consistenza sia alquanto morbida, si aggiunge il parmigiano grattuggiato e una noce di burro