EQUITALIA PIÙ CHANCE PER I PAGAMETI A RATE
Il Commercialista
A cura del Dr. Stefano Baraldo
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E’ stata pubblicata il 20 agosto in Gazzetta Ufficiale per entrare subito in vigore, la legge di conversione del decreto legge enti locali, che concede ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti di essere nuovamente ammessi alla procedura agevolata.
I contribuenti decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione con Equitalia possono fruire di una nuova rateizzazione, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando una istanza entro il 20 ottobre 2016.
Il nuovo piano è concesso anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non sono state integralmente saldate.
Sempre entro il 20 ottobre è possibile ripristinare le dilazioni con l’Agenzia delle entrate relative ad acquiescenze ad accertamenti nonché ad accertamenti con adesione, decadute tra il 16 ottobre 2015 e il primo luglio 2016.
Quali rate si possono riattivare?
Riguardo alle rateazioni decadute con Equitalia, è possibile richiedere il ripristino delle rateazioni sia fiscali che no (ad esempio contributi previdenziali), scadute al 1° luglio 2016, comprese le maxi dilazioni di 10 anni.
Invece, per le rateazioni con l’Agenzia delle entrate, si tratta di quelle relative alle imposte oggetto di accertamento (imposte sui redditi, Iva, registro, ecc.), per le quali si è decaduto dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016.
Come si richiede la nuova rateazione ad Equitalia?
Per essere riammessi alla rateazione occorre presentare apposita domanda entro il 20 ottobre 2016.
Quante nuove rate è possibile ottenere?
E’ possibile nuovamente rateizzare l’importo dovuto, sino ad un massimo di 72 rate – fatti salvi i piani di rateizzazione con un numero di rate superiore a 72 già approvati – anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non siano state integralmente saldate.
Attenzione
Il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Inoltre, fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.
Quale’è il limite per ottenere la rateazione con una semplice domanda?
Il limite entro il quale è possibile ottenere la rateazione senza dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è stato elevato da 50.000 a 60.000 euro.