«Il Notaio risponde» NOVITA’ DALLA LEGGE FINANZIARIA 2016
NOVITA’ DALLA LEGGE FINANZIARIA 2016
A cura di Aldo Francisci
Notaio Di Lauro, quali sono le novità della legge finanziaria 2016?
Le novità di interesse notarile sono diverse ma quelle che, forse, sono più interessanti per i cittadini, riguardano l’estensione dell’agevolazione “prima casa” e la detrazione del 50% dell’IVA pagata sugli acquisti di case con elevato rendimento energetico.
In cosa consistono le novità in tema di agevolazione prima casa?
E’ stato riconosciuto il trattamento fiscale di favore anche a chi è già in possesso di un’abitazione acquistata con i benefici fiscali “prima casa”, purché costui venda o doni la “vecchia” prima casa entro un anno dal nuovo acquisto. Naturalmente, con riferimento al nuovo acquisto, devono sussistere tutti i requisiti di legge propri di detta agevolazione, e cioè: 1) acquisto oneroso; 2) categoria catastale diversa da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) o A/9 (castelli e abitazioni di pregio artistico o storico); 3) residenza nel Comune in cui si trova l’immobile ovvero trasferimento della residenza nel medesimo Comune entro 18 mesi dall’atto. Qualora l’acquirente non si liberasse della “vecchia” prima casa entro l’anno successivo all’acquisto, dovrà pagare la differenza d’imposta unitamente alla sanzione del 30%.
Anche in questo caso il cliente potrà godere dell’eventuale credito di imposta già maturato in relazione al precedente acquisto “prima casa”? Sì. L’Agenzia delle Entrate, con la recentissima Circolare n. 12/E-2016 dello scorso 8 aprile, ha chiarito che il contribuente, all’atto di acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni “prima casa” e, quindi, anche prima di aver venduto la “vecchia” prima casa, potrà godere subito del credito di imposta maturato in relazione al precedente acquisto agevolato, ovvero portarlo in diminuzione delle imposte sui redditi.
In cosa consiste, invece, la novità in tema di detrazione dell’IVA sui nuovi acquisti da costruttori?
La Legge Finanziaria consente la detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto, da imprese costruttrici, di case con elevato rendimento energetico, che siano, cioè, in classe energetica A o B. Questa detrazione, però, non può essere goduta per intero nell’anno dell’acquisto, ma deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti.
Si ritiene che tale detrazione si applichi in tutti i casi in cui la vendita sia soggetta ad IVA, cioè sia qualora avvenga nei 5 anni dalla fine lavori, sia dopo tale data qualora l’impresa eserciti l’opzione per l’assoggettamento ad IVA.