ALCOLTEST: ASPETTI IMPORTANTI DA CONOSCERE
La rubrica dell’avvocatoa cura dell’ Avv. Claudio Calvello
(Patrocinante in Cassazione – DPO e membro di Federprivacy)
ALCOLTEST: ASPETTI IMPORTANTI DA CONOSCERE
Con l’alcoltest – esame realizzato tramite prelievo del sangue o con etilometro – si accerta il valore di alcol presente nel sangue, al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla legge. L’attuale normativa in materia di guida in stato di ebrezza, non sempre ben conosciuta, è molto severa: essa, infatti, prevede gravi sanzioni per chi non rispetta le regole.
I limiti e le sanzioni. Il livello massimo di alcol nel sangue consentito è di 0,50 g/l (0,00 g/l per i minori di 21 anni, per i cd. neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose). Oltre tale soglia, l’articolo 186 del Codice della Strada prevede le seguenti conseguenze: a) un valore tra lo 0,5 g/l e lo 0,8 g/l, comporta una sanzione amministrativa da € 532,00 ad € 2.127,00 e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) un tasso tra lo 0,8 g/l e l’1,5 g/l, implica un’ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00, l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) un livello superiore all’1,5 g/l, determina un’ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00, l’arresto da sei mesi a un anno, la sospensione della patente di guida da uno a due anni (da due a quattro se il veicolo appartiene a persona estranea al reato) e sequestro preventivo del veicolo e sua confisca (salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato). Inoltre, le ammende su richiamate sono aumentate quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
L’incidente stradale. L’aver provocato un incidente stradale comporta, altresì, il raddoppio di tutte le sanzioni richiamate ed il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito. Scatta addirittura il ritiro (revoca) della patente quando al guidatore venga riscontrato un tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l (lettera c).
I controlli. Le Autorità che intendano sottoporre un utente della strada all’esame dell’alcol hanno l’obbligo di effettuare due verifiche ad intervallo almeno di cinque minuti l’una dall’altra e considerare rilevante quello riportante il valore inferiore. Inoltre, è ormai pacifico in giurisprudenza che lo stato di ebbrezza alcolica possa essere determinato anche senza una verifica strumentale (esami del sangue o etilometro). In questi particolari casi, non essendo possibile indicare con precisione in quale delle tre ipotesi individuate dall’art. 186 C.d.S. ricada la condotta del guidatore, allo stesso verrà contestata l’ipotesi più lieve di cui alla lettera a (tra lo 0,5 g/l e lo 0,8 g/l – solo sanzione amministrativa – Cfr. Cass. pen. sez. IV, 21 aprile 2016, n. 19176).
Il rifiuto di sottoporsi all’etilometro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il guidatore che rifiuta di sottoporsi all’alcoltest viene considerato, come se avesse un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Se Vi interessa l’argomento, lo tratteremo più approfonditamente assieme all’Avv. Marco Martinoia nei prossimi incontri-seminari gratuiti aperti alla cittadinanza “A Tu X Tu con i Professionisti” che si tengono mensilmente presso lo Studio Legale Calvello di Abano.