DICHIARAZIONI … PERICOLOSE
La rubrica dell’avvocato
a cura dell’Avv. Monia Sorgato
avv.msorgato@gmail.com
“La partecipazione del coniuge non acquirente all’atto notarile di acquisto di un bene, da parte dell’altro coniuge, deve essere valutata con attenzione ”
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 28 ottobre 2009, n. 22755
Accade spesso che il coniuge, in regime di comunione legale, partecipi all’atto notarile di acquisto di un bene immobile effettuato dall’altro coniuge, al fine di escludere il bene acquistato dalla comunione legale.
Il bene compravenduto rimarrà, così, di proprietà esclusiva del coniuge acquirente.
Nel caso in cui, per il pagamento del prezzo di acquisto, sia utilizzato il denaro ricavato dalla vendita di altri beni di proprietà esclusiva del coniuge acquirente, nulla quaestio: il codice civile, dispone, infatti, che “Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge … i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali … purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto …” [art. 179, comma I, lettera f), codice civile].
Quando, però, nonostante la predetta formale dichiarazione, ciò non accade – perché sono utilizzate altre risorse (tratte, magari, da un contestuale mutuo bancario) – la partecipazione all’atto notarile del coniuge non acquirente deve essere valutata con attenzione.
La Suprema Corte, infatti, si è pronunciata, a Sezioni Unite, sulla natura e sugli effetti della dichiarazione di personalità del bene che il soggetto coniugato in regime di comunione legale renda all’atto dell’acquisto di beni immobili (o mobili registrati), al fine di escludere, ai sensi dell’art. 179, comma II, del codice civile, la caduta in comunione del bene stesso.
A tale riguardo, le Sezioni Unite hanno ritenuto che dalla lettera dell’art. 179, comma II, codice civile, emerga come l’intervento del coniuge non acquirente non sia, di per sé, sufficiente a escludere dalla comunione il bene che non sia effettivamente personale.
Infatti, per il combinato disposto degli artt. 177 e 179, comma I, codice civile, l’inclusione nella comunione legale è un effetto automatico dell’acquisto di un bene non personale da parte dei coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio.
Quindi, è solo la natura effettivamente personale del bene a determinarne l’esclusione dalla comunione legale.
Pertanto, il coniuge non acquirente può chiedere, successivamente all’acquisto, che il Tribunale accerti l’appartenenza alla comunione legale del bene acquistato, come personale, dall’altro coniuge.
Attenzione però !
Nel caso in cui il coniuge non acquirente abbia riconosciuto – contrariamente al vero – che il prezzo per l’acquisto effettuato dall’altro coniuge è stato pagato con il prezzo del trasferimento di altri beni personali [art. 179, comma I, lettera f), codice civile], il predetto riconoscimento – per la Suprema Corte – equivale a una confessione, con la conseguenza che l’azione di accertamento, in questo caso, presupporrà la revoca della confessione, revoca ammessa, tuttavia, solo per errore di fatto, dolo o violenza.
In sostanza, ottenere una sentenza che accerti l’effettiva appartenenza alla comunione legale del bene acquistato dall’altro coniuge, diventa, in questo caso, una missione (quasi) impossibile !