SUPER BONUS 110: ISTRUZIONI PER L’USO
Il notaio risponde
A cura di Aldo Francisci
SUPER BONUS 110: ISTRUZIONI PER L’USO
Notaio che cos’è e come funziona il “Super bonus”?
Il “Decreto rilancio”, in vigore dallo scorso 19 maggio 2020, prevede un “Super bonus” per specifici interventi relativi all’efficientamento energetico, alla riduzione del rischio sismico nonchè per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (colonnine di ricarica), a fronte dei quali il Legislatore ha previsto una detrazione fiscale, nella misura del 110%, delle spese relative sostenute nel periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Se per una ristrutturazione il contribuente spende Euro 25.000,00, il medesimo potrà detrarre dalle imposte Euro 27.500,00 e precisamente Euro 5.500,00 ogni anno.
Nello specifico, si traduce in un recupero Irpef sul 730 o in dichiarazione dei redditi (ripartito in 5 rate annuali) oppure in uno sconto sulla fattura dell’azienda che esegue i lavori attraverso la cessione del credito d’imposta o in una cessione del credito a terzi (banche), dopo la trasformazione della detrazione in credito fiscale.
La grande novità prevista dal “Decreto rilancio” è, infatti, quella che il contribuente, in luogo della predetta detrazione, possa optare o per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore (pari al massimo del corrispettivo dovuto al fornitore) o per la trasformazione della detrazione in credito d’imposta con facoltà di successiva cessione del credito a terzi.
Possono beneficiare del “Super bonus” solo determinati soggetti, tra cui i condomìni (sia per le parti comuni che per le singole unità abitative) e le persone fisiche, con espressa esclusione degli edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale (c.d. seconde case).
Il “Super bonus” può essere richiesto solo per particolari interventi, tra cui:
a) interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio (il c.d. cappotto termico);
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (vedi sostituzione caldaia) con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
c) interventi sugli edifici unifamiliari (adibiti ad abitazione principale) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Comunque, tutti gli interventi di efficientamento energetico per avere diritto all’”Eco bonus” del 110% devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, qualora ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, la detrazione è ammessa sempre che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficientamento energetico sopra descritti o agli interventi di riduzione del rischio sismico. La predetta detrazione del 110% per l’installazione di un impianto fotovoltaico è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.
La grande novità del c.d. “Decreto rilancio” è quella di poter trasformare la detrazione in credito fiscale e di cedere il credito fiscale non solo all’impresa che ha eseguito i lavori, con lo sconto in fattura, ma anche a soggetti terzi, come le banche e gli intermediari finanziari, che lo incasseranno poi dal fisco.
Questa operazione consente al contribuente di realizzare i lavori “a costo zero”, anche se la cessione alle banche potrà comportare il pagamento di commissioni e interessi visto che l’istituto anticipa la somma che viene poi recuperata in 5 anni. Da ultimo si pone il problema della posizione dei cessionari del credito fiscale (banche e intermediari finanziari), per il caso in cui il contribuente opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito a terzi.
Ci si chiede, infatti, se trattasi di facoltà per il contribuente e di obbligo per le banche nel senso che queste sarebbero costrette ad accettare il credito delle imprese, per “liquidare” lo sconto in fatture al cliente finale, o di una facoltà delle banche, che potrebbero non accettare il credito o rendere la cessione dello stesso particolarmente “onerosa” con conseguente ulteriore aggravamento ed esposizione della posizione dell’impresa che ha effettuato i lavori.
Salvatore Di Lauro Notaio in Abano Terme