LA PACE FISCALE
Il Commercialista A cura del Dr. Stefano Baraldo info@studiobaraldo.it
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LA PACE FISCALE
Il D.L. n. 119/2018, e la Legge di Bilancio 2019, prevede una serie di misure per estinguere i debiti tributari senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.
Le nuove disposizioni riguardano: 1. definizione agevolata dei ruoli; 2. definizione agevolata di PVC, accertamenti e controversie; 3. saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica; 4. stralcio dei debiti fino ad € 1.000; 5. sanatoria delle irregolarità formali.
1 La definizione agevolata dei ruoli (definizione agevolata TER)
Attraverso tale istituto vengono estinti i debiti tributari relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 senza corrispondere sanzioni ed interessi.
A tal fine il contribuente dovrà essere presentata un’apposita dichiarazione all’Agente della riscossione entro il 30 aprile 2019.
L’Agente della riscossione comunica al soggetto interessato, entro il 30 giugno 2019:
- l’accoglimento della domanda (o l’eventuale diniego);
- l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l’ammontare delle relative rate e il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Il pagamento può essere effettuato o in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 oppure nel numero massimo di 18 rate.
2 La definizione agevolata di PVC (A), accertamenti (B) e controversie (C)
Il contribuente può beneficiare della definizione agevolata di: – processi verbali di constatazione (PVC);- atti del procedimento di accertamento (avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio, accertamenti con adesione, ecc.);- controversie tributarie (pendenti in CTP, CTR, Cassazione).
A. La definizione dei processi verbali di constatazione
La definizione agevolata è applicabile alle violazioni constatate nel verbale in materia di (imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE, IVA).
Ai fini della definizione del PVC, è necessario presentare la dichiarazione integrativa, al fine di regolarizzare le violazioni constatate; tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2019.
La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con il versamento sempre entro il 31 maggio 2019 delle relative imposte, senza sanzioni e interessi. l versamento può anche essere effettuato ratealmente, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
B. La definizione degli atti del procedimento di accertamento
L’articolo 2, D.L. n. 119/2018 consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, attraverso il versamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi o eventuali accessori.
Si segnala, tuttavia che nella maggior parte dei casi i termini per aderire alla definizione agevolata in commento sono oramai scaduti.
C. La definizione delle controversie tributarie
Per effetto dell’articolo 6, D.L. n. 119/2018, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria:
- in cui è parte l’Agenzia delle Entrate;
- aventi ad oggetto atti impositivi;
- pendenti in ogni stato e grado;
- il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018;
- non concluse con pronuncia definitiva al momento di presentazione della domanda di definizione;
possono essere definite con il pagamento di un importo pari, in linea generale, al valore della controversia.
La definizione si perfeziona al ricorrere delle seguenti condizioni:
- presentazione, per ciascuna controversia autonoma, di una distinta domanda di definizione entro il 31 maggio 2019, esente dall’imposta di bollo;
- versamento degli importi dovuti, o della prima rata.
3 Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica
E’ applicabile ai contribuenti persone fisiche che si trovano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Attraverso tale istituto è possibile estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento ai fini IRPEF e IVA.
La grave e comprovata situazione di difficoltà economica e tale condizione sussiste:
- qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore non è superiore ad € 20.000,00;
- indipendentemente dall’ISEE, se nei confronti del contribuente è stata aperta la procedura di liquidazione per sovraindebitamento ex articolo 14-ter, Legge n. 3/2012. Ai fini della definizione, il contribuente deve presentare all’Agente della riscossione il modello SA-ST, disponibile sul sito web dell’Agente stesso; in tale dichiarazione, che dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate.
Irregolarità formali
L’articolo 9, D.L. n. 119/2018, inserito in fase di conversione, consente la regolarizzazione di: – irregolarità;
- infrazioni; – inosservanze di obblighi o adempimenti; di natura formale, che non rilevano: – sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP; – sul pagamento dei tributi. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di una somma pari ad € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento