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La rubrica dell’avvocato

La rubrica dell’avvocato
a cura dell’ Avv. Claudio Calvello
Patrocinante in Cassazione

“Minaccia l’amante di rivelare la relazione extraconiugale alla moglie: È ESTORSIONE”

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 49315 del 21 novembr calvelloe 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in merito ai reati di violenza privata (art. 610 cod. pen.) ed estorsione (art. 629 cod. pen.). Secondo la Cassazione, infatti, “è configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l’agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico”. Ebbene, nel caso di specie, secondo la Corte, risultando provato che la donna aveva minacciato l’uomo di rivelare alla moglie la loro relazione sentimentale, e considerato che la somma di euro 3.000 dalla medesima percepita non poteva essere qualificata come “retribuzione” (dal momento che la donna aveva lavorato per l’uomo solo per due fine settimana), l’imputata, andava condannata per il più grave delitto di estorsione e non per violenza privata, sussistendo tutti i presupposti richiesti dalla legge per la configurabilità di tale ultimo reato.

“L’essere casalinga e di una certa età può giustificare il diritto all’assegno di mantenimento”

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20937 del 17/10/2016 interviene ancora una volta in tema di obblighi di mantenimento in favore dell’ex coniuge casalinga. Il Tribunale dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fissava in 1.400 Euro mensili l’ammontare dell’assegno divorzile a carico dell’ex marito. Questi proponeva quindi appello contestando il diritto della ex moglie a percepire un assegno divorziale. Il giudice di secondo grado respingeva l’appello sulla base del fatto che la donna non aveva mai lavorato nel corso del matrimonio al di fuori della sua attività di casalinga; inoltre la sua età, la mancanza di una qualche formazione professionale e le particolari condizioni del mercato del lavoro consentivano di ritenere inesistente una concreta possibilità di reperire un’occupazione lavorativa da parte della signora. L’ex marito, che non si dava ancora per vinto e proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, osserva che il giudice d’appello ha correttamente rilevato una condizione personale e sociale di difficoltà nel possibile reperimento di un lavoro ed ha quindi concluso che la donna non potesse portare prove aggiuntive di tale condizione sfavorevole, collegata alla sua pregressa condizione di casalinga ed alla sua mancanza di formazione professionale e alla sua età.