La rubrica dell’avvocato
La rubrica dell’avvocatoa cura dell’ Avv. Claudio Calvello
(Patrocinante in Cassazione – DPO e membro di Federprivacy)
IMMAGINI DI FIGLI E NIPOTI SU INTERNET: ATTENZIONE!
Sempre più spesso vediamo sul web (Facebook, Tic Tok, Instagram, Whatsapp) foto di bambini. Genitori e nonni non ce la fanno proprio a non pubblicare le foto dei loro piccoli tesori. Diciamolo: è un qualcosa di irresistibile. Tuttavia, è bene sapere che si corrono anche dei rischi. Vi sono, infatti, alcuni aspetti da considerare. Uno di questi è quello della privacy. Di chi ci si chiederà. Ma di quella del minore evidentemente che di certo non può esprimere il proprio consenso alla pubblicazione! La cosa potrà far sorridere ma non è proprio così. Poiché, infatti, il web conserva tutto (e per sempre ricordiamocelo!), bisogna tener presente che quei bimbi crescono e diventano adolescenti e poi adulti ed un domani potrebbero dolersi proprio di quelle foto pubblicate anni ed anni prima e ritenute (a torto o a ragione) lesive della loro persona. Senza contare poi i litigi che sorgono tra genitori che in fase di separazione che si accusano l’un l’altro con frasi del tipo: “Ma chi ti ha dato il permesso di pubblicare quella foto di mio figlio!!!” Insomma, tutte questioni che incredibilmente possono sfociare (ed anzi sfociano) in Tribunale. Morale della favola: un po’ di attenzione e cautela nel pubblicare le foto dei nostri figli e/o nipoti è opportuna.
ANIMALI IN CONDOMINIO CHE DISTURBANO: che fare?
A parte il divieto di detenere animali di cui la legge non consente il possesso, i comuni animali domestici (per es. cani e gatti) possono essere tenuti in casa, a meno che ciò non sia vietato dal regolamento che però deve essere di tipo contrattuale (è quello predisposto dall’originario costruttore dell’edificio e allegato agli atti di acquisto). Il detentore dell’animale è in ogni caso tenuto all’osservanza della normativa sulle immissioni, e ad evitare che gli strepiti disturbino il riposo e le occupazioni delle persone. Il divieto, ove previsto, riguarda sia proprietari che gli inquilini. Dimostrando che è un animale è molesto se ne può chiedere l’allontanamento anche con provvedimento d’urgenza (art. 700 c.p.c.), con divieto assoluto di ritorno nell’edificio condominiale. L’esecuzione del provvedimento di urgenza di allontanamento dell’animale può essere affidata ai carabinieri o agli agenti della polizia di Stato. Il solo fatto che l’animale non arrechi fastidio agli altri condomini non esclude che questi possono ugualmente chiederne ed ottenere l’allontanamento. Infatti, in presenza di un regolamento contrattuale che faccia divieto assoluto di tenere animali, il giudice ben può, con provvedimento d’urgenza, ordinare l’allontanamento dell’animale e, ciò, a prescindere dalla ricorrenza o meno degli estremi per la configurabilità di immissioni intollerabili ex art. 844 c.c. (per odori e/o rumori provocati degli animali). Gli animali non possono neppure essere abbandonati per lungo tempo sul balcone. In questi casi, infatti, si può configurare, nelle ipotesi più gravi, l’illecito amministrativo di omessa custodia di animali o il reato di maltrattamento di animali. Attenzione poi a non lasciare che un animale domestico circoli liberamente nella proprietà altrui, nella consapevolezza che potrà imbrattarla con i suoi escrementi e accettando tale eventualità in modo pienamente cosciente: si può infatti essere chiamati a rispondere di deterioramento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.) a condizione però che la deiezione si verifichi. Un reato molto frequente che può essere commesso da chi detiene un animale è quello di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.). Affinché si realizzi reato non occorre nel detentore dell’animale l’intenzione di arrecare disturbo alla quiete pubblica essendo sufficiente che il disturbo venga comunque posto in essere. Il reato è stato ravvisato per esempio nel canto prolungato di un gallo nelle ore notturne, negli striduli richiami di un merlo indiano esposto sulla finestra, nei guaiti prolungati di un cane, gli strepiti di pappagalli. L’esistenza del reato deve essere accertata caso per caso da una perizia fonometrica finalizzata a misurare l’intensità e la durata dei rumori.