La rubrica dell’avvocato
La rubrica dell’avvocato a cura dell’ Avv. Claudio Calvello Patrocinante in Cassazione
L’AFFIDAMENTO CONDIVISO PARITARIO COMPORTA ANCHE IL MANTENIMENTO DIRETTO DA PARTE DI CIASCUN GENITORE QUANDO TIENE CON SÉ IL PICCOLO
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza numero 2000/2017 ha per la prima volta riconosciuto l’affidamento condiviso paritario dei minori di una coppia, nell’ambito di un giudizio di separazione. Il giudice, in particolare, dopo aver accertato che tra i coniugi era cessata qualsivoglia comunione materiale e spirituale e che la convivenza tra i due era pertanto divenuta intollerabile, ha omologato le condizioni stabilite tra gli ex, che, con riferimento al figlio minore, si erano orientati verso una permanenza equilibrata del piccolo con il padre e con la madre. Sulla scia di un’interpretazione dell’affidamento condiviso che sta prendendo sempre più piede i due coniugi, nel caso di specie, hanno infatti stabilito che il figlio sarà domiciliato presso entrambi e potrà frequentarli liberamente secondo le proprie esigenze e in accordo con gli stessi. Le particolari modalità di collocazione del minore, stabilite dai coniugi in sede di separazione e omologate dal Tribunale, si riflettono anche nell’obbligo di mantenimento del figlio, che avverrà in maniera diretta: ciascuno dei genitori, infatti, è chiamato a fornire vitto e alloggio nel tempo in cui avrà il figlio con sé e a coprire anche ogni spesa legata alla convivenza. Le parti, poi, concorreranno al 50% alle spese straordinarie e non prevedibili.
UTILIZZARE IL PARCHEGGIO RISERVATO A DISABILI NON È SOLO INCIVILE, MA ANCHE REATO
Attenti a parcheggiare “sbadatamente” la propria auto sugli spazi riservati ai disabili perché si rischia la denuncia. Costituisce, infatti, violenza privata la condotta di chi impedisce, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati, all’avente diritto di parcheggiare la propria autovettura, e ciò rappresenta una modalità di coartazione dell’altrui volontà peraltro realizzata con la piena consapevolezza dell’illiceità della propria condotta. E’ quanto stabilito dalla Cassazione penale, sentenza 7 aprile 2017, n. 17794. (Cass. pen., sezione V, sentenza 7 aprile 2017, n. 17794)
L’OBBLIGO DI MANTENIMENTO NON CESSA SE IL FIGLIO MAGGIORENNE PROSEGUE NEGLI STUDI
Molti ritengono che con il semplice raggiungimento della maggiore età non sia più dovuto il mantenimento del figlio. In realtà l’obbligo persiste ancora ma vi sono comunque dei limiti. Infatti, la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere valutata caso per caso, poiché il diritto del figlio al mantenimento durante gli studi si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori. La conferma arriva dalla Cassazione con sentenza del 26 aprile 2017, n. 10207. (Cass. civ., sez. VI-1, sentenza 26 aprile 2017, n. 10207)