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La rubrica dell’avvocato

La rubrica dell’avvocato
a cura dell’ Avv. Claudio Calvello
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E COSI’ LA “POVERA” VERONICA PERSE L’ASSEGNO…

Povera poi mica tanto! È quanto hanno pensato i Giudici della Corte d’Appello di Milano i quali hanno non solo diminuito ma addirittura revocato l’assegno di mantenimento di ben Ä 1.400.000 mensili che Berlusconi versava a favore della ex. Anche su tale vicenda, infatti, ha inciso il recente orientamento delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che, con la nota sentenza numero 11504/2017, hanno sancito l’addio al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio come parametro per determinare se l’assegno è di mantenimento è dovuto o meno, stabilendo che a tal fine occorre piuttosto fare riferimento al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole” e, quindi, dell’indipendenza economica dell’ex. Nel caso di specie, è stato accertato in giudizio che la beneficiaria del maxiassegno è, in realtà, del tutto autosufficiente economicamente e che quindi non ha alcun titolo per godere del contributo. Infatti si legge nella sentenza che la Signora Lario può contare “su un cospicuo patrimonio, oltretutto costituitole integralmente dal marito nel corso del quasi ventennale matrimonio”. Ma non solo: la stessa ha anche “la capacità di produrre reddito, sia per le ingenti somme di denaro che l’ex marito le ha corrisposto sia perché possiede numerosi beni immobili di notevole valore commerciale”. Insomma: addio assegno di mantenimento.

PADRE RIFIUTA OGNI APPROCCIO COL FIGLIO? RISARCIMENTO AL FIGLIO DI 100MILA EURO!

È quanto ha stabilito una recente sentenza del Tribunale di Milano (n. 2938/2017) che ha condannato un padre a risarcire il figlio con la non indifferente somma di centomila euro. Ecco la vicenda: una signora, conveniva in giudizio l’ex convivente per ottenere, previo accertamento dell’inadempimento del convenuto agli obblighi di mantenimento del figlio naturale legalmente riconosciuto, la condanna del suddetto al rimborso delle spese sostenute dalla nascita del ragazzo al settembre 2012, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patiti dal ragazzo a causa della totale assenza della figura paterna. L’ex convivente, infatti, aveva da sempre rifiutato rapporti col figlio non solo omettendo completamente di contribuire al suo mantenimento, ma soprattutto rifiutando di vederlo se non in due sole occasioni all’età di sei e dodici anni e di prendersi cura dello stesso. Ecco cosa si legge nella sentenza del Tribunale meneghino: “Nel caso di specie è risultato che il convenuto, pur avendo provveduto a riconoscere il figlio naturale, lo ha da sempre rifiutato non solo omettendo completamente di contribuire al suo mantenimento […] ma soprattutto rifiutando […] di prendersi cura dello stesso, anche solo supportando la madre sulla quale è gravato in modo assorbente ed esclusivo il compito di educare, curare ed assistere il figlio gravemente disabile, senza con ciò voler riconoscere un obbligo giuridicamente coercibile del padre ad amare un figlio. […]”

DIVORZIO: MANTENIMENTO NON DOVUTO SE LA EX SI RIFIUTA DI LAVORARE

Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Cassazione, nell’ordinanza n. 25697/2017 nell’ambito di una vicenda in cui gli ermellini hanno accolto le ragioni dell’ex marito che si lamentava di dovere continuare a versare un assegno di mantenimento alla ex. In particolare, secondo i giudici del supremo Collegio al fine di stabilire la sussistenza dei presupposti dell’assegno di mantenimento e determinarne il quantum, deve tenersi conto della effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita da parte del coniuge richiedente l’assegno, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, pur senza che assumano rilievo mere situazioni astratte o ipotetiche. Ne consegue che l’assegno di mantenimento verrà ridotto se non eliminato, laddove venga accertato dal Giudice che il coniuge richiedente il sostentamento si rifiuta ingiustificatamente di lavorare.