La rubrica dell’avvocato
La rubrica dell’avvocato
a cura dell’ Avv. Claudio Calvello Patrocinante in Cassazione
ALCOLTEST EFFETTUATO MEDIANTE PRELIEVO DEL SANGUE INATTENDIBILE: MOTOCICLISTA ASSOLTO
È quanto ha stabilito una recente sentenza del Tribunale di Padova (n. 704/2017). La vicenda: un ciclomotorista finiva la propria corsa contro una rotonda in sella al proprio scooter. Gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro lo accompagnavano al locale Pronto Soccorso per sottoporlo ad alcoltest le cui risultanze evidenziavano 2.73 grammi di alcool per litro di sangue. Ne conseguiva una citazione a giudizio avanti il Tribunale per rispondere del reato previsto e punito dall’art. 186, del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza aggravata). Il consulente tecnico della difesa medico legale riferiva però che, per l’accertamento della concentrazione di alc
ool nel sangue, era stato utilizzato il metodo immunoenzimatico, test che viene eseguito su siero e non su sangue intero ciò che determina necessariamente una sovrastima. Il Tribunale patavino, accogliendo così i rilievi mossi dalla difesa, riteneva che, mentre poteva dirsi accertato che l’imputato conduceva il motoveicolo in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche, non poteva altrettanto dirsi accertato oltre ogni ragionevole dubbio che la concentrazione di alcool nel sangue al momento fosse superiore a 0,8 g/L, rientrando quindi in una delle fattispecie penalmente rilevanti. L’imputato veniva quindi assolto non essendo il fatto previsto dalla legge come reato.
IL PADRE NON PUÒ SOSPENDERE L’ASSEGNO PERCHÉ LA EX NON GLI FA VEDERE I FIGLI
Così ha stabilito la Cassazione (con l’ordinanza n. 21688/2017) dichiarando inammissibile il ricorso di un padre contro la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, per la mancata contribuzione alla vita familiare per ben 16 anni. Ricordano infatti gli Ermellini che tra l’obbligo del coniuge separato di consentire la visita dei figli all’ex marito, e l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere l’assegno di mantenimento, non vi è alcun collegamento, di talché è arbitraria, e non idonea a far venir meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la ‘sospensione’ dell’assegno divorzile, adottata unilateralmente quale strumento di coazione indiretta per indurre l’ex coniuge al rispetto degli impegni concernenti la frequentazione dei figli.
UNA APP ANCHE PER GESTIRE GLI ACCORDI DI DIVORZIO
Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 2259 del 28 dicembre 2017, ha recepito l’accordo di divorzio di due coniugi che avevano presentato ricorso congiunto, i quali gestiranno i loro rapporti con i figli minori tramite l’Applicazione telematica denominata Progetto Anthea. Il Progetto Anthea è altamente innovativo e per la sua funzionalità rappresenta una rivoluzione senza precedenti in quanto per la prima volta cerca di fornire alle coppie genitoriali uno strumento atto a gestire l’eventuale disagio relazionale post – separativo con una valenza di reciproca consapevolezza che permette loro di interagire, se necessario, con i Servizi Sociali attivati dal Tribunale in un modo nuovo e maggiormente partecipativo, nonché a fornire agli stessi ad al Magistrato una finestra in tempo reale sull’andamento della gestione famigliare della coppia. L’ Applicazione è in grado di fornire ai genitori tutta una serie di servizi ed opportunità in grado di smorzare sul nascere tutti quegli spunti di conflittualità e lotta che troppo spesso attanagliano le coppie fresche di scissione e che le conducono in liti inutili e pretestuose con disagio certo per i figli.