La rubrica dell’avvocato
La rubrica dell’avvocatoa cura dell’ Avv. Claudio Calvello
(Patrocinante in Cassazione – DPO e membro di Federprivacy)
IMMAGINI DEI FIGLI MINORI SUI SOCIALS: attenti!
Ormai è la normalità scorrere le pagine dei socials (da FB ad Instagram etc…) e vedere fiumi di immagini di minori ripresi a fianco dei propri genitori e non solo. Tutto bene (o quasi) fintanto che c’è l’accordo di entrambi. Le cose però si complicano quando l’armonia tra i genitori svanisce. Infatti, è ormai pacifico che non si possono pubblicare sui social network foto dei propri figli senza il consenso dell’altro genitore. Ciò detto, mi piace soffermarmi su un passaggio del decalogo del Tribunale di Mantova (sezione famiglia) che al punto 4 prevede espressamente: “vietarsi a ciascun genitore di pubblicare le foto dei figli sul profilo facebook nonché su ogni altro social network, provvedendosi alla immediata rimozione di quelle esistenti”. Ecco, ritengo che nei nostri verbali di separazione, divorzio o di famiglia in generale, dovremmo, a mio avviso, inserire automaticamente questo punto onde prevenire futuri e, quasi inevitabili, contrasti tra i genitori.
FOTO HOT ALLA VICINA DI CASA: è reato?
La Cassazione penale con sentenza n. 372 del 08/01/2019 ha stabilito che è escluso il reato di interferenza illecita nella vita privata se vengono scattate foto hot alla vicina ma la finestra è priva di tende. Il caso vedeva un uomo procurarsi, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, immagini e video di una donna mentre questa si trovava all’interno dell’abitazione, nuda ed intenta a uscire dalla doccia. Tuttavia, non solo le abitazioni dell’imputato e della persona offesa erano adiacenti ma, e questa è la questione principale, la donna si mostrava nuda ben sapendo che la propria abitazione era priva di tende. Questo il ragionamento quindi dei Supremi Giudici: essendo pacifico che le abitazioni dell’imputato e della persona offesa erano frontistanti, che quella della donna non aveva tende alle finestre e che l’imputato non utilizzò alcun accorgimento per fotografare e filmare la persona offesa, si deve escludere la responsabilità dell’uomo, non essendo stati ripresi comportamenti della vita privata sottratti alla normale osservazione dall’esterno, posto che la tutela del domicilio è limitata a ciò che si compie nei luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi.
IL COMUNE È (QUASI) SEMPRE RESPONSABILE
Una importante pronuncia della Cassazione (Ordinanza del 23.01.2019, n. 1725) ha stabilito che il Comune è comunque responsabile anche qualora il danno sia stato provocato da un soggetto terzo se la condotta di questi era anche solo prevedibile. Invero, se sussiste una condotta di terzi prevedibile e materialmente attinente a una cosa oggetto di custodia (si pensi a strade, marciapiedi, panchine, lampioni etc…), la prevenzione e/o l’eliminazione della sua conseguenza pregiudizievole rientrano direttamente nell’attività di custodia che incombe sul Comune. Se così non fosse, l’attività di custodia verrebbe ad essere “svuotata” in quanto esonerata appunto da una ordinaria vigilanza della cosa. Tradotto significa che il Comune non deve solo fare manutenzione ordinaria (si da intervenire su quel che è già accaduto) ma deve altresì fare prevenzione (si da intervenire su quel che prevedibilmente potrebbe recare danno agli utenti ed alla cittadinanza in genere).