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NESSUN ASSEGNO PER LA EX MOGLIE “PIGRA”

La rubrica dell’avvocato
a cura dell’Avv. Stefania Chiarellichiarelli avv.stefaniachiarelli@gmail.com

Uno degli effetti più rilevanti, sul piano economico, della separazione e del divorzio, è la disposizione di un assegno di mantenimento a carico di un coniuge a favore dell’altro.

L’accertamento del diritto a tale assegno va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso. L’assegno di mantenimento, quindi, ha lo scopo di riallineare le condizioni di reddito dei due ex coniugi, facendo sì che anche quello meno benestante possa godere dello stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.

A tale principio ha posto un “freno” la Corte di Cassazione con una serie di pronunce che confermano e consolidano un orientamento che prende sempre più piede in giurisprudenza.

Ad originare una di dette pronunce (Ord. 24324/2015) è stata la richiesta avanzata da una donna la quale, rappresentando la maggiore capacità economica del marito, lamentava il proprio stato di disoccupazione e l’incapacità di reperire una un’attività lavorativa a causa della “penuria di lavoro” riscontrabile nella zona in cui viveva. Nel caso in questione, la donna aveva svolto due lavori in passato rimanendo disoccupata per non essersi presentata all’ufficio di collocamento benché fosse stata chiamata per una nuova occupazione.

In tal caso la Suprema Corte ha stabilito che se il divario fra i redditi della ex moglie e quelli percepiti dal marito, ancora in attività, non è imputabile ad “oggettive difficoltà di reperimento di un lavoro da parte della prima, ma solo a una sua pigrizia tendenziale, allora alcun mantenimento le è dovuto”.

Anche in altra occasione (sent. n. 11870/2015) la Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento ribadendo che “se la moglie ha idonea capacità lavorativa, anche se durante il matrimonio era casalinga, può ben andare a lavorare e non ha diritto all’assegno da parte dell’ex marito”.

L’idea del mantenimento della donna giovane e ancora abile al lavoro sembra piacere sempre meno ai Giudici e sempre meno rilevanza sembra avere il fatto che la donna abbia un reddito più basso rispetto a quello del marito se è ancora in età da lavoro e con una formazione tale da consentirle di impiegarsi nel mondo del lavoro.

Un caro saluto a tutti i lettori.