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SOVRAINDEBITAMENTO L. 3/12: COME USCIRNE

BaraldoIl Commercialista
A cura del Dr. Stefano Baraldo info@studiobaraldo.it
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SOVRAINDEBITAMENTO L. 3/12: COME USCIRNE

La recente crisi economica globale ha avuto conseguenze drammatiche anche nel nostro paese dove, purtroppo, si sono verificati molti (troppi) suicidi conseguenti a situazioni di eccessivo indebitamento da parte di chi avendo perso il proprio lavoro, oppure vedendo la propria azienda andare in malora, semplicemente non è stato più in grado di far fronte all’imponente mole di debiti accumulata.

Una volta perso il proprio lavoro, potrebbe non essere più possibile pagare il mutuo alla propria banca, la quale provvederà a richiedere la restituzione immediata dell’intero importo concesso col mutuo, ma ovviamente chi non può più pagare regolarmente la rata mensile del proprio mutuo, di certo non potrà neppure restituire subito l’intera somma.

Potrebbe accadere anche che un piccolo imprenditore in crisi, volendo continuare a saldare regolarmente i dipendenti della propria azienda, in attesa di tempi migliori scelga nel frattempo di non pagare alcuni tributi per salvare, perlomeno, le famiglie dei propri dipendenti.

Sennonché, anche alla luce delle consistenti sanzioni imposte dagli enti di riscossione dei tributi, sommate agli interessi elevati e all’aggio (ovvero al compenso dell’ente di riscossione medesimo), l’esposizione debitoria dell’azienda già in grave difficoltà potrebbe divenire quasi incontrollabile.

In definitiva, talvolta può essere tristemente facile trovarsi in una spirale di debiti da cui può sembrare davvero impossibile uscirne se non con soluzioni estreme quali il suicidio o l’accesso a prestiti usurari.

Per far fronte a situazioni di vita reale come quelle sopra illustrate, è stata varata la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. Legge sul “sovra-indebitamento” o “salva suicidi”), nonché la successiva Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, le quali hanno segnato una importante tappa nel percorso di modernizzazione dell’ordinamento del diritto concorsuale che, in precedenza, non prevedeva invece nessuna regolamentazione della cosiddetta insolvenza civile.

Il sovraindebitamento è stato introdotto dalla legge n. 3/2012  come nuova procedura che consente al debitore persona fisica o altro soggetto escluso dalla legge fallimentare, di trovare un accordo con il creditore davanti al Giudice.

L’intento della legge è quello di consentire a taluni soggetti non fallibili in gravi difficoltà economiche (come professionisti, pensionati, piccoli imprenditori o piccole società artigiane) di avviare una procedura presso il Tribunale competente (quello di residenza del debitore) volta a conseguire la liberazione integrale dai propri debiti (anche con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione/ex-Equitalia), mediante un pagamento rateale concordato nonché con un forte stralcio dell’esposizione debitoria complessiva.

L’introduzione della legge sul sovraindebitamento, consente quindi di accedere ad una procedura per facilitare il risanamento dei debiti, rivolgendosi all’organismo di composizione della crisi o ad un professionista abilitato che può essere un commercialista, un avvocato o un notaio, per presentare un piano di rientro per i debiti contratti. Se l’accordo viene approvato dal giudice, il debitore ha la cd. “esdebitazione” che permette di ridurre il debito a quanto effettivamente il debitore è in grado di pagare in base alle sue disponibilità, e il resto del debito viene cancellato, mentre se non viene accolto, il consumatore può comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Con la legge del sovraindebitamento, è quindi il Giudice a decidere, sulla base di un’attenta analisi dei redditi del debitore quanto è in grado di pagare, valutando anche il merito creditizio: è il caso in cui il debitore per far fronte alle sue spese utilizza strumenti finanziari come carte di credito revolving, prestiti o pagamenti a rate accordati da banche o intermediari che non hanno valutano in primis la sua effettiva capacità di restituzione del debito, ovvero, hanno accordato cifre esagerate rispetto alla sue reali possibilità.

Si vuole così evitare il ricorso a prestiti usurari e permettere inoltre al sovraindebitato di ripartire da zero, riacquistando un ruolo attivo nell’economia e senza restare schiacciato dal carico dell’indebitamento preesistente.

Se il Giudice accetta il piano del consumatore o la procedura di liquidazione, per effetto della legge sul sovraindebitamento il consumatore è esdebitato, ossia, beneficia della liberazione da tutti debiti residui a cui non riesce ad ottemperare.

Va ricordato, però, che non tutti i debiti possono rientrare nella procedura di esdebitazione; quelli esclusi sono:

• Debiti che derivano da obblighi di mantenimento e alimentari;

• Debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, Sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

• Debiti fiscali anche se contratti prima del decreto di apertura delle procedure del sovraindebitamento, ma successivamente accertati.